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Sez. 3, Sentenza n. 6910 del 24/11/1986 (Rv. 449022 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PARZIALE DESTINAZIONE ED UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA DEL FONDO VENDUTO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LIMITATO ALLA PARTE CON DESTINAZIONE AGRICOLA.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449022-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PARZIALE DESTINAZIONE ED UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA DEL FONDO VENDUTO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LIMITATO ALLA PARTE CON DESTINAZIONE AGRICOLA.*

In caso di vendita di un fondo di cui soltanto una parte abbia destinazione agricola, il diritto di prelazione - da parte dei beneficiari - può esercitarsi limitatamente a tale parte e non può essere esteso a quella porzione che, pur facendo parte dello stesso fondo, sia compresa in una zona destinata ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, ostandovi il divieto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e non essendo consentita una interpretazione estensiva in relazione alla natura del diritto di prelazione che si pone come eccezione al generale principio della libera disponibilità dei beni da parte del proprietario.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)