diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 8051 del 29/03/2017 (Rv. 643602 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Morte della parte – Riassunzione - Legittimazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643602-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In tema di interruzione del processo per morte della persona fisica, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se quest'ultimo rivesta la qualità di successore del "de cuius". (Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva rilevato l'irregolare instaurazione del contraddittorio in sede di gravame, e rigettato l'appello, avendo gli intimati già rinunciato all'eredità al momento della proposizione dell'istanza di prosecuzione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)