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Sez. 3, Sentenza n. 3743 del 22/12/1971 (Rv. 355557 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - ESCLUSIONE DEL DANNO RISARCIBILE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI - ESCLUSIONE DEL DANNO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355557-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - ESCLUSIONE DEL DANNO RISARCIBILE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI - ESCLUSIONE DEL DANNO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA.*

Il principio secondo cui, dopo una condanna generica al risarcimento del danno, puo essere esclusa, in Sede di liquidazione, anche del tutto l'esistenza di un danno risarcibile, implica che, impugnata la liquidazione dei danni fatta dal giudice di primo grado, il giudice di appello, riesaminando il merito della questione, puo, senza incorrere in violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunziato, escludere, cosi come poteva fare il primo giudice, la sussistenza di ogni danno. (V 1803'70, mass n 347778).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)