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Sez. 4, Sentenza n. 4211 del 02/04/1997 Ud. (dep. 09/05/1997) Rv. 207876 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Colpa professionale - Del medico ospedaliero - Ricoverato soggetto a rischio di complicanze - Medico che termina il suo turno di lavoro - Dovere di fare le consegne a che gli subentra in modo da evidenziare a costui la necessità di sottoporre ad attenta osservazione l'evoluzione della malattia del paziente - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207876-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE

Il medico ospedaliero che termina il suo turno di lavoro ha lo specifico dovere di fare le consegne a chi gli subentra in modo da evidenziare a costui la necessità di un'attenta osservazione e di un controllo costante dell'evoluzione della malattia del paziente che sia soggetto a rischio di complicanze. (Fattispecie in tema di omicidio colposo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)