Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5080 del 28/02/2013 (Rv. 625366 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Complessivo sistema normativo che regola la circolazione e la permanenza degli stranieri - Diritto a non essere allontanati in pendenza di accertamento valutativo dell'esistenza di un titolo idoneo al soggiorno - Limiti e condizioni.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di immigrazione, non può ricavarsi, dal complessivo sistema normativo che regola la circolazione e la permanenza degli stranieri nel nostro territorio, un diritto inderogabile a non essere allontanati in pendenza di qualsiasi accertamento valutativo dell'esistenza di un titolo idoneo al soggiorno. Infatti, non attribuiscono tale diritto i procedimenti giurisdizionali, pendenti davanti al giudice ordinario o amministrativo, relativi al riesame di un diniego o revoca di una richiesta di permesso di soggiorno - salvo, sia pure entro certi limiti, le domande di protezione internazionali - nonché le istanze - quali quelle ex art. 31, comma 3, legge n. 286 del 1998 a causa della pendenza, sopravvenuta al provvedimento espulsivo, di un giudizio volto ad accertare l'esistenza delle condizioni per una misura temporanea di coesione familiare - necessariamente derivanti da una presenza irregolare, specie se successive al provvedimento espulsivo; possono invece giustificare la caducazione del provvedimento espulsivo le preesistenti richieste di permesso di soggiorno o di suo rinnovo, pendenti in via amministrativa al momento dell'adozione dell'espulsione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)