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Sez. 5, Sentenza n. 471 del 09/03/1970 Ud. (dep. 30/06/1970) Rv. 114774 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - ASSEGNO RIMASTO IN POSSESSO DELL'EMITTENTE, SENZA ESSERE NEGOZIATO - INESISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1970-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114774-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - ASSEGNO RIMASTO IN POSSESSO DELL'EMITTENTE, SENZA ESSERE NEGOZIATO - INESISTENZA DEL REATO.*

Come succede in caso di falsita di titoli cambiari, anche per gli assegni emessi illecitamente e senza provvista il momento consumativo del reato e quello in cui l'assegno viene negoziato dall'emittente e non quello in cui viene materialmente firmato senza porlo in circolazione. Se l'assegno rimane in possesso dell'emittente senza farne uso, il fatto e penalmente irrilevante e non integra il reato previsto dallo art 116 del RD 21 dicembre 1933, n 1736 che mira alla tutela dei terzi e della regolare circolazione dei titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore. (V 112141, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)