Sez. 5, Sentenza n. 306 del 13/02/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104455 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESIMENTE DEL FATTO SCUSABILE - NOZIONE - OMISSIONE COLPOSA DI CONTROLLO - INAPPLICABILITA DELL'ESIMENTE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESIMENTE DEL FATTO SCUSABILE - NOZIONE - OMISSIONE COLPOSA DI CONTROLLO - INAPPLICABILITA DELL'ESIMENTE.*
L'esimente del fatto scusabile in tema di emissione di assegno a vuoto e applicabile soltanto per i fatti che si verifichino per caso fortuito o per gli eventi imprevedibili e non riparabili con la normale diligenza. Tale non puo essere ritenuta l'erronea opinione del traente circa la sussistenza di fondi sufficienti, quando non abbia egli adempiuto all'Obbligo di controllare l'effettiva esistenza della provvista per tutto il periodo della emissione alla scadenza dei termini fissati per la presentazione del titolo all'istituto trattario: in tale omissione si concreta il comportamento colposo, dovuto a negligenza, che e sufficiente per la configurabilita e punibilita del reato in esame.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)