Sez. 2, Sentenza n. 5206 del 07/03/2007 (Rv. 596241 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative di cui all'art. 32 della legge regione Lazio n. 33 del 1987 - Oggetto - Cessione dell'alloggio - Inclusione - Mancata riconsegna dell'alloggio - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative comminate per violazione delle norme sull'edilizia residenziale pubblica, l'art. 32 della legge reg. del Lazio n. 33 del 1987 sanziona il comportamento dell'assegnatario che, fuori dai casi consentiti, ceda in tutto o in parte l'alloggio assegnato, ma non anche il comportamento dell'assegnatario che, risiedendo stabilmente altrove, non riconsegni l'alloggio stesso, condotta, questa, valutabile ai fini del provvedimento di decadenza dall'assegnazione, secondo la previsione dell'art. 30 della stessa legge reg., ma non assoggettabile a sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 26/06/1987 num. 33 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)