Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 780 del 19/01/2015 (Rv. 633897 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Art. 54 della legge n. 133 del 2008 - Giudizio amministrativo - Istanza di prelievo - Condizione di proponibilità - Equipollenza con istanza di fissazione d'udienza - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'istanza di prelievo disciplinata dall'art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e l'istanza di fissazione d'udienza, regolata dall'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, assolvono a funzioni distinte, avendo la prima la finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, e la seconda quella d'impedire, mediante il perfezionamento della costituzione del ricorrente e la fissazione dell'udienza, la perenzione del giudizio. Ne consegue che dall'entrata in vigore dell'art. 54 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 133, per le domande di equa riparazione relative a procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative, la preventiva formulazione dell'istanza di prelievo, costituisce una condizione di proponibilità non fungibile con l'istanza di fissazione d'udienza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 51, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 art. 54, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)