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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 255 del 1986

Decisione
decisa il 1986-11-25, depositata il 1986-11-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:255
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12618

  • Impiegato di enti locali
  • Indennità premio di fine servizio
  • In caso di morte del lavoratore
  • Fruibilità da parte del vedovo
  • Condizioni
  • Questione già dichiarata non fondata (per intervenuta abrogazione della norma denunciata con l. n. 903 del 1977)
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. - dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero il superamento del sessantacinquesimo anno di età. Atteso che - come già rilevato dalla Corte - la materia è ormai regolata dall'art. 11 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, che, con l'art. 19, ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione. - S. n. 73/1985.

Norme impugnate

  • art. 3 legge 8 marzo 1968, n. 152

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con l'ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Zannino Alberto e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1 s.s. dell'anno 1986; udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 19 aprile 1985 (R.O. n. 24/86) del Pretore di Napoli è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero il superamento del sessantacinquesimo anno di età; che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha già dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la stessa questione nella considerazione che la materia è ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che con l'art. 19 ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione; che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze