Sez. 3, Sentenza n. 99 del 11/01/1978 (Rv. 389392 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA - SOTTOSCRIZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - REQUISITO ESSENZIALE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE NELLA COPIA DELL'ATTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA - SOTTOSCRIZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - REQUISITO ESSENZIALE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE NELLA COPIA DELL'ATTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
L'atto di pignoramento e nullo se privo della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, giacche e essenziale la sottoscrizione di colui che ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito beni assoggettati all'espropriazione. La nullita, pero, si verifica solo se la sottoscrizione difetti sull'originale dell'atto e non anche se difetti sulla copia, poiche sull'originale essa serve a legittimare la paternita dell'atto stesso - e percio la sua funzione e essenziale -, mentre sulla copia essa serve solo a certificare essa paternita e percio ben puo essere sostituita da qualsiasi altra indicazione che certifichi la provenienza dell'atto dall'ufficiale giudiziario. (nella specie, l'indicazione sostitutiva e stata ravvisata in un duplice bollo, con la qualifica e le generalita dell'ufficiale giudiziario). (V 3432/71, mass n 355012).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)