Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21924 del 21/10/2011 (Rv. 619722 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Rinuncia al credito del professionista condizionata all'omologazione - Liceità - Fondamento - Credito sorto in corso di procedura - Autorizzazione del giudice delegato all'incarico - Necessità - Fondamento - Fattispecie in materia di ammissione al passivo nel successivo fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, è lecita la rinuncia del professionista a richiedere il pagamento della sua prestazione, a condizione che il concordato venga omologato, in quanto i creditori possono disporre come credono del loro credito, sia questo maturato anteriormente all'apertura della procedura, che in un momento successivo, poiché la circostanza che la predetta rinunzia sia condizionata all'approvazione in realtà favorisce quest'ultima, posto che consente di non tener conto del credito nella quantificazione del fabbisogno concordatario; tuttavia, anche in presenza della rinuncia, per il caso di credito sorto in corso di procedura, ai sensi dell'art. 167 legge fall., il giudice delegato deve comunque pronunciarsi con propria autorizzazione sull'incarico del professionista, trattandosi di atto potenzialmente lesivo dell'integrità del patrimonio del debitore, che impone l'adozione di particolari cautele a tutela della garanzia dei creditori. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di conferma dell'impugnato decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento successivamente dichiarato, non aveva ammesso la domanda di credito del professionista, incaricato in pendenza del concordato preventivo, sul solo assunto degli importi elevati delle parcelle e della rilevanza causale della sopravvenuta posta passiva ai fini della relativa non omologazione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)