Sez. 4, Sentenza n. 1611 del 21/06/1996 Cc. (dep. 12/10/1996) Rv. 205678 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Delitto tentato - Circostanze aggravanti - Computo dei termini di durata massima - Criteri - Diminuzione prevista per il reato tentato operata sulla pena edittale con il massimo di aumento per la circostanza aggravante.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere
In materia di individuazione dei limiti di pena, anche per quanto riguarda la individuazione dei termini massimi di durata della custodia cautelare, in caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, la pena per il delitto tentato deve essere calcolata facendo riferimento al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato, deve cioè operarsi la diminuzione di pena prevista per il tentativo dopo aver calcolato gli aumenti per le circostanze aggravanti, siano esse ordinarie che ad effetto speciali o punite con pena autonoma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)