Sez. 1, Ordinanza n. 2043 del 15/10/1971 Cc. (dep. 25/02/1972) Rv. 120260 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - MINORE COIMPUTATO CON MAGGIORENNI - ISTRUZIONE FORMALE - PROSCIOGLIMENTO DEGLI IMPUTATI MAGGIORENNI - RINVIO A GIUDIZIO DEL MINORE DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - LEGITTIMITA.*
TRIBUNALE PER I MINORENNI - MINORE COIMPUTATO CON MAGGIORENNI - ISTRUZIONE FORMALE - PROSCIOGLIMENTO DEGLI IMPUTATI MAGGIORENNI - RINVIO A GIUDIZIO DEL MINORE DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - LEGITTIMITA.*
Il giudice istruttore, ritualmente investito della istruttoria, ai sensi dell'art 9 del RDL 20 luglio 1934, n 1404, a carico di minore e di coimputati maggiorenni, e legittimato, al termine della istruzione, a pronunciarsi su tutte le imputazioni connesse e, di conseguenza, ove prosciolga gli imputati maggiorenni, a verificare e dichiarare la reviviscenza della Competenza del tribunale per i minorenni e rinviare il minore al giudizio del predetto tribunale.*
Riferimenti normativi: Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)