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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 78 del 1981

Decisione
decisa il 1981-04-03, depositata il 1981-05-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:78
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16070

  • Processo penale
  • Diritto di astenersi dal testimoniare in relazione al segreto professionale
  • Esclusione dei giornalisti
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 1/1981.

Norme impugnate

  • art. 348 codice di procedura penale del 1930
  • art. 351 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 e 351 cod. proc. pen. (obbligo di testimonianza - diritto di astensione) promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1980 dal Pretore di Torino, nel procedimento penale a carico di Cantore Romano, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Torino - con ordinanza emessa il 16 settembre 1980, nel procedimento penale a carico di Romano Cantore, imputato del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. - ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del cod. proc. pen., "nella parte in cui non viene previsto il giornalista fra le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in relazione al segreto professionale".
punto 2
Considerato che sostanzialmente la stessa questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 1 del 1981 e che non v'è prospettazione di nuovi profili od argomentazioni che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede il giornalista fra le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in relazione al segreto professionale", sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 1 del 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze