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Sez. 3, Sentenza n. 10392 del 04/10/1991 (Rv. 474108 - 01)

Trasporti - Contratto di trasporto (Diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Avarie e perdite | Perdita durante il viaggio delle cose consegnate al vettore - Azione di risarcimento del danno - Promovimento da parte del mittente - Deduzione da parte del vettore dell'avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario - Prova - Onere del vettore.
Stato
decisa il 1991-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474108-01

Trasporti - Contratto di trasporto (Diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Avarie e perdite

Nel trasporto di cose il vettore ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1687 cod. civ., di dare avviso al destinatario dell'arrivo delle cose trasportate e correlativamente anche del loro mancato arrivo nel caso di perdita durante il viaggio. Ne consegue che sullo stesso vettore, convenuto dal mittente con l'azione di danno per la perdita durante il viaggio delle cose consegnategli, incombe l'onere della prova dell'avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi ed agli effetti previsti dall'art. 1689 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)