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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 67 del 1989

Decisione
decisa il 1989-02-09, depositata il 1989-02-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:67
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15159

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Indennità premio di servizio
  • Tardivo pagamento
  • Corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria
  • Automaticità del diritto
  • Lamentata esclusione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 408/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Cerino Neda, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Cerino Neda e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20 gennaio 1988 (R.O. n. 283/1988), nel procedimento promosso da Cerino Neda contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad ottenere la condanna del convenuto alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo a titolo di indennità premio di servizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, in quanto interpretato come non applicabile in caso di tardivo pagamento dei crediti previdenziali, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione verificandosi disparità di trattamento tra crediti retributivi e crediti previdenziali e venendo meno la funzione soddisfattoria dei bisogni del lavoratore che svolgono i trattamenti di fine rapporto; che la parte privata costituitasi nel giudizio, ha concluso per l'accoglimento della questione, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che identica questione è stata già dichiarata da questa Corte, con sentenza n. 408 del 1988, non fondata nei sensi di cui in motivazione; che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze