diritto.io

Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana

Testo in vigore al

Parte III. Norme relative agli ufficiali fuori quadro ed in soprannumero.

Art. 106

1. Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici od unita' delle forze armate dello Stato o alle dipendenze della Sanita' pubblica, saranno collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 27 del presente decreto. Essi saranno presi in forza ed amministrati dai comandi, uffici ed unita' presso i quali siano stati comandati.

Art. 107

1. E' altresi' collocato fuori quadro il personale direttivo, che risultasse eventualmente in eccedenza all'atto della prima applicazione dell'organico, di cui al predetto art. 27.

2. E' inoltre collocato fuori quadro, nel caso che non vi siano corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui all'art. 5, abbia ottenuto l'autorizzazione per l'inscrizione nel ruolo normale.

3. Sara' infine collocato fuori quadro, a norma degli articoli 74 e 102, il personale direttivo che abbia conseguito l'avanzamento ad anzianita' od a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle Forze armate dello Stato, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrano le circostanze all'uopo previste rispettivamente nei menzionati articoli.

Art. 108

1. Fino a quando vi siano ufficiali fuori quadro a senso degli articoli precedenti, gli inscritti nel ruolo degli indisponibili, per i quali venga revocata la dispensa loro concessa, anziche' essere trasferiti direttamente nel ruolo normale-mobile, saranno transitati nell'elenco dei fuori quadro, seguendovi pero' l'ultimo inscritto di pari grado ed anzianita'.

Art. 109

1. Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro sara' inscritto in un unico elenco distinto per categorie e gradi, seguendo rigorosamente l'ordine dell'anzianita' di grado gia' posseduta od acquistata per promozione da ciascun ufficiale, salvo, per i provenienti dal ruolo degli indisponibili, il disposto del precedente articolo.

Art. 110

1. L'avanzamento ad anzianita' od a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro avra' luogo quando sara' stato promosso al grado superiore un pari grado che lo seguiva o lo seguirebbe nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili potranno, invece, essere promossi soltanto quando sia stato promosso l'ultimo inscritto nel ruolo normale, di pari grado ed anzianita', dichiarato «prescelto».

Art. 111

1. Per le promozioni ad anzianita', a scelta e per meriti eccezionali dagli ufficiali fuori quadro, dovranno applicarsi gli articoli 74 e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 103 e 104.

2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'art. 102 dovra' calcolarsi su un ruolo unico, il quale contenga gli inscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero, che ricoprano il grado dell'interessato. Questi assumera' l'anzianita' del pari grado che, a spostamento effettuato, venga a precederlo nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assumera' invece l'anzianita' che gli compete secondo le norme comuni.

Art. 112

1. Fino a quando vi siano ufficiali fuori quadro, la meta' dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nel ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la meta' piu' uno), dovra' essere destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti.Tale trasferimento sara' effettuato nel gennaio di ogni anno allorche' dovra' procedersi a quanto dispone l'art. 74, ultimo comma.

2. L'altra meta' sara' destinata agli avanzamenti normali.

Art. 113

1. Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avverra' seguendo rigorosamente l'ordine di anzianita' di ciascun inscritto, il quale dovra', riprendere la sede di anzianita' gia' eventualmente possedute nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali dovranno rientrare nel ruolo normale mobile, seguendovi l'ultimo inscritto di pari grado ed anzianita' a termini dell'art. 43.

Art. 114

1. Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana inscritti nel ruolo normale, promossi in applicazione dell'art. 85, qualora risultino in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 27, saranno collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.

Art. 115

1. Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, la meta' dei posti riservati a tale riassorbimento sara' invece devoluta alla graduale eliminazione dei soprannumeri.

2. Per ogni soprannumero eliminato, sara' coperta la relativa vacanza nel grado inferiore.

3. Effettuatasi l'eliminazione di cui trattasi, la totalita' dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, verra' destinata alle promozioni normali a termini dell'art. 75 del presente decreto.

Parte IV. Assegni ed indennita' al personale militare della Croce Rossa- Italiana. Disposizioni generali.

Art. 116

1. - Il personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della Croce Rossa Italiana, assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti od uffici dell'Associazione, riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali.

2. In tempo di guerra, il personale direttivo e di assistenza della C.
R. I. riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado del Regio esercito.

3. E' in facolta' del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, di corrispondere al personale volontario non avente obblighi militari, un supplemento di assegni da stabilirsi all'atto della mobilitazione.

4. Tali competenze sono corrisposte in ragione del grado e della carica che ciascuno riveste e nei casi indicati dal presente decreto.

5. Nei casi di servizi speciali, il Ministero della guerra ha facolta' di assegnare di volta in volta, di concerto col Ministero delle finanze, soprassoldi speciali a seconda del servizio, della sua probabile durata e del luogo ove deve essere prestato.

6. All'infuori delle competenze fissate dal presente decreto, null'altro compete al personale in servizio, salvo i casi di cui al primo comma del presente articolo.

7. Chiunque percepisca, corrisponda, o faccia corrispondere, per qualsiasi ragione, indennita', soprassoldi, sussidi, gratificazioni ed in genere qualsiasi competenza nella misura, per il tempo e per i servizi o missioni non contemplati dal presente decreto, e' tenuto a risarcire l'amministrazione della somma indebitamente percetta, pagata o fatta pagare.

8. Nella stessa responsabilita' incorre chiunque usufruisca, corrisponda o faccia corrispondere, come sopra, competenze in natura.

9. Gli stipendi, le paghe giornaliere, le indennita' e gli assegni tutti che possono spettare agli ufficiali sottufficiali, caporali e militi della C. R. I. non possono cedersi ne' sequestrarsi, eccettuati i casi di debito verso lo Stato, verso l'amministrazione militare o della C. R. I dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e per causa di alimenti dovuti per legge, ed i casi previsti dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n, 335, nella misura prevista dalla legge stessa e successive modificazioni.

10. Agli ufficiali e sottufficiali, impiegati delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, i quali abbiano ceduto il quinto del loro stipendio civile, la ritenuta viene continuata dall'unita' o servizio cui sono addetti.

11. Ai caporali e militi, la ritenuta per sperpero e sciupio del materiale e per debito verso l'amministrazione puo' essere praticata in ragione di meta' della paga.

12. Gli stipendi, le indennita' e gli assegni di qualunque genere dovuti agli ufficiali, ai sottufficiali, ai caporali e militi, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva scadenza, sono prescritti.

13. Quando pero' la prescrizione'corre contro minori non emancipati, e contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni, a meno che tanto gli uni quanto gli altri siano, a norma di legge, integrati nella capacita' giuridica e rappresentati dai rispettivi tutori, nel qual caso si applica la prescrizione biennale.

14. La prescrizione si compie per mancata domanda, o per trascurata esazione da parte del creditore.

15. Nei rapporti amministrativi, qualunque domanda o sollecitazione scritta, effettivamente provata, presentata nel termine prescritto, basta ad interrompere la prescrizione.

16. In tutti i casi non contemplati dal presente decreto, decide, di volta in volta, la Presidenza generale, su proposta dell'ufficio competente.

17. Le misure degli stipendi, degli assegni e delle indennita' varie previste dal presente decreto sono al lordo delle riduzioni sancite dai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprite 1934, n. 561, e s'intendono modificate in relazione alle varianti che eventualmente venissero stabilite in materia per il Regio esercito.

Capo I. Competenze del personale direttivo

Art. 117

1. - Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, quando vengono richiamati dal congedo o in caso di prima nomina, ricevono, per i primi tre mesi di servizio, lo stipendio nella misura annua appresso indicata:

2. Lordo
al 30-11-30
-
Maggiore generale . . . . . . . . . . . L. 24.000
Colonnello . . . . . . . . . . . . . . » 19.500
Tenente colonnello . . . . . . . . . . » 17.000
Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . » 14.500
Capitano . . . . . . . . . . . . . . . » 12.800
Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.000
Sottotenente . . . . . . . . . . . . . » 8.700

3. Dopo il terzo mese di servizio, gli ufficiali ricevono lo stipendio stabilito dalla seguente tabella da determinarsi in base alle norme appresso indicate:

4. =====================================================================

| | |Anni richiesti| |
| | | per gli |Stipendio annuo|
| | | aumenti di | lordo al |
|Grado gerarchico| GRADO MILITARE | stipendio | 30-11-1930 |
+================+===================+==============+===============+
| 5|Maggior generale | 0 | 27.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 29.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| 6|Colonnello | 0 | 22.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 23.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 25.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| 7|Tenente colonnello | 0 | 10.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 20.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 21.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| 8|Maggiore | 0 | 16.700 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 17.500 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 18.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| 9|Capitano | 0 | 14.400 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 15.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 15.900 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 16.700 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| 10|Tenente | 0 | 12.200 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 3 | 12.800 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 3 | 13.500 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 4 | 14.400 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| 11|Sottotenente | 0 | 9.300 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 2 | 10.000 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+
| | | 2 | 10.500 |
+----------------+-------------------+--------------+---------------+

5. Alle cifre sopra indicate dovranno applicarsi, oltre le riduzioni di legge, le ritenute per imposte erariali di cui all'articolo 153 del presente decreto.

6. Gli assegni di cui alla presente tabella sono soggetti alla tassa di quietanza.

Art. 118

1. Gli stipendi sono determinati in base all'anzianita' di grado, oppure in base alla anzianita' di servizio da ufficiale, se risulti piu' favorevole.

2. L'anzianita' di grado e' data dal tempo che l'ufficiale ha passato effettivamente in servizio nel grado.

3. L'anzianita' di servizio e' compiuta invece per il tempo di effettivo servizio da ufficiale, diminuito del numero di anni appresso indicati per ciascun grado.

4. Maggiore generale . . . . . . . . . anni 28

5. Colonnello o tenente colonnello . . . » 21

6. Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . » 16

7. Capitano . . . . . . . . . . . . . . . » 10

8. Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . » 4

9. Il servizio militare, compreso quello trascorso nel grado di aspirante ufficiale, prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale, e' computato, agli effetti dell'anzianita' dl servizio, per la meta', ed in ogni caso, per non oltre quattro anni.

10. Per gli ufficiali medici e farmacisti e' computata, nell'anzianita' di servizio, la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuiti di un anno.

11. Dall'anzianita' di grado o di servizio da ufficiale, ai fini della determinazione dello stipendio, deve dedursi il tempo in cui l'ufficiale sia stato:

  1. a) detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

  2. b) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della liberta' personale;

  3. c) sospeso dal grado.

Art. 119

1. Agli ufficiali i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti od unita' mobilitate alle dipendenze del Comando supremo, anche se detti reparti o unita' siano state dislocate in territorio fuori della zona di guerra, il tempo trascorso nei reparti stessi dal 24 maggio 1915 alla data di armistizio sui vari fronti, e' computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio.

2. Il tempo trascorso lontano dai predetti reparti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, si considera passato presso i reparti suddetti.

3. Non sono considerate come malattie dipendenti dalla guerra quelle preesistenti, anche se si siano aggravate durante la guerra.

4. Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti mobilitati alle dipendenze del Comando supremo fino alla data del rimpatrio e, in ogni caso, non oltre la data di armistizio sui vari fronti.

5. A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie di pensione, giusta tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, sostituita dalle tabelle A e B annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e' computato, come servizio prestato nei reparti mobilitati, quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidita', che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi, alla data di armistizio.

Art. 120

1. Le date di armistizio sono:

2. 4 novembre 1918 per il fronte dell'Impero austro-ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le Isole dell'Egeo;

3. 11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'Impero germanico (Francia, Belgio).

Art. 121

1. Sono esclusi dai benefici concessi dall'art. 119 gli ufficiali i quali durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti abbiano riportato condanne - anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione - per delitti commessi nel periodo stesso.

2. L'esclusione di cui al precedente comma non ha luogo se trattasi di contravvenzioni oppure di condanne inflitte per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi - escluso quello di lucro - che la legge penale equipara a negligenza o imperizia; o se trattasi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Art. 122

1. Agli ufficiali, i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 119, spetta, agli effetti della determinazione dello stipendio ed indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo stesso:

  1. a) l'abbreviazione di due anni, se per fatto di guerra anteriore al 1° aprile 1922 abbiano conseguito ricompense al valor militare, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie di pensione, giusta tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, sostituita dalle tabelle A e 13 annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

  2. b) l'abbreviazione di un anno, se per fatto di guerra anteriore al 1° aprile 1922 abbiano ottenuto la croce di guerra od abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla lettera a).

2. Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

3. In applicazione del presente articolo, non puo' essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in piu' di una delle cennate condizioni.

4. Le ricompense al valore, che danno diritto all'abbreviazione di due anni, di cui alle lettera a) del presente articolo, sono:

  1. 1) la medaglia di bronzo, d'argento e d'oro al valor militare;

  2. 2) le decorazioni dell'Ordine militare di Savoia;

  3. 3) l'avanzamento straordinario per merito di guerra e la croce di guerra al valor militare.

Art. 123

1. Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane e' computato, per una volta tanto, in aumento all'anzianita' di grado o di servizio nella seguente misura:

  1. a) per intero, per i primi due anni del periodo trascorso, anche ad intervalli, nelle diverse colonie;

  2. b) per un terzo, per gli anni successivi.

Art. 124

1. Agli effetti della determinazione degli stipendi, il servizio prestato nelle localita', ed entro i periodi appresso indicati, e' computato cumulativamente con il servizio coloniale, secondo le norme di cui al precedente art. 123.

2. Cina - per coloro che hanno fatto parte del corpo di operazione dal giorno dell'imbarco (e non prima del 12 luglio 1900), al giorno del rimpatrio (non oltre il 31 dicembre 1901).

3. Egeo - dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918.

4. Albania - dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920.

5. Murmania - dal 24 agosto 1918 al 10 agosto 1919.

6. Siberia Asiatica - dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

Art. 125

1. I benefici di cui ai precedenti articoli 119 e 122, che debbono essere goduti una sola volta, sono valutati nella determinazione degli stipendi inerenti al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio, qualora la nomina ad ufficiale sia posteriore a tale data.

2. Gli ufficiali che alla data del 1° aprile 1922, o all'atto della determinazione del primo stipendio, avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che per cio' fosse stato necessario valutare in lutto od in parte i benefici di cui agli articoli succitati, potranno godere dei benefici stessi, o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione. Il riporto di detti benefici non potra' farsi, in ogni caso, che nel grado immediatamente superiore a quello rivestito al 30 novembre 1923.

Art. 126

1. L'attribuzione dello stipendio e' fatta con determinazione del Presidente generale dell'Associazione, in seguito a proposta degli Enti che hanno in forza matricolare l'ufficiale. La determinazione presidenziale dello stipendio di ciascun ufficiale e' oggetto di variazione matricolare e deve percio' essere registrata sullo stato di servizio.