Sez. 2, Sentenza n. 2628 del 26/10/1966 (Rv. 325048 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI CON PLURALITA DI CREDITORI - DOMANDA DELL'INTERA PRESTAZIONE DA PARTE DI UN SOLO CREDITORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI CON PLURALITA DI CREDITORI - DOMANDA DELL'INTERA PRESTAZIONE DA PARTE DI UN SOLO CREDITORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - ESCLUSIONE.*
Non da luogo a litisconsorzio necessario l'ipotesi in cui, essendovi piu creditori di una prestazione divisibile, uno dei creditori agisca per ottenere il pagamento dell'intero credito, pur non trattandosi di obbligazione solidale. Infatti, e vero che, a termini dell'art 1314 cod civ, se piu sono i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e solidale, ciascuna dei creditori non puo domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte; tuttavia, nell'ipotesi considerata, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti in cui la riconosca fondata e, quindi, deve pronunciare l'eventuale condanna del convenuto all'adempimento dell'obbligazione soltanto pro quota. E, in tal caso, la sentenza non puo essere considerata inutiliter data, giacche, contenuta negli anzidetti limiti, essa e pienamente efficace.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1314
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)