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Sez. 5 - , Sentenza n. 16530 del 22/06/2018 (Rv. 649199 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE | Compenso dell'amministratore di una società di capitali - Prova - Presunzione di sussistenza del compenso per non aver l'amministratore fornito la prova contraria - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649199-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria non può pretendere, presumendone la onerosità, di assoggettare a tassazione il compenso dell'amministratore di una società in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, non potendo la stessa fondare tale pretesa su una presunzione, inconferente in presenza di un diritto disponibile, quale quello dell'amministratore al compenso da parte della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2389, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)