Sez. 3, Sentenza n. 1960 del 19/05/1975 (Rv. 375664 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - INDIVIDUAZIONE DELLE CLAUSOLE CON RIFERIMENTO AL LORO NUMERO E CONTENUTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (DEROGA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE).*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - INDIVIDUAZIONE DELLE CLAUSOLE CON RIFERIMENTO AL LORO NUMERO E CONTENUTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (DEROGA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE).*
Puo dirsi assolto l'Obbligo, imposto dall'art 1341 secondo comma cod civ, della specifica approvazione delle clausole contrattuali onerose, fra le quali rientra la deroga convenzionale alla Competenza per territorio, quando dette clausole, nelle dichiarazione di accettazione autonomamente sottoscritta, siano individuate mediante il riferimento al loro numero e contenuto. (nella specie l'accordo per la deroga della Competenza territoriale, previsto fra le condizioni generali del contratto, era stato richiamato, nella dichiarazione di approvazione specifica, con l'aggiunta delle parole 'foro competentè dopo il numero della clausola; la SC ha ritenuto la validita del patto, enunciando il principio di cui sopra). (V 1610/73, mass n 364452).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)