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Sez. 2, Sentenza n. 389 del 07/02/1966 (Rv. 320776 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320776-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - EFFETTI.*

La domanda indeterminata di risarcimento di danni -da ritenersi, in Mancanza di contestazioni del convenuto, ex art.14 cod.proc.civ., di valore pari al limite massimo della Competenza pretoria- deve cumularsi, a norma dell'art.10 cod.proc.civ., con le altre domande connesse -nella specie, domanda diretta alla rivendicazione di un immobile,- e, quale che sia il valore concreto di quest'ultima, rientra nella Competenza ratione valoris del giudice collegiale. (Conf 1339'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)