Sez. 2, Sentenza n. 389 del 07/02/1966 (Rv. 320776 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - EFFETTI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - EFFETTI.*
La domanda indeterminata di risarcimento di danni -da ritenersi, in Mancanza di contestazioni del convenuto, ex art.14 cod.proc.civ., di valore pari al limite massimo della Competenza pretoria- deve cumularsi, a norma dell'art.10 cod.proc.civ., con le altre domande connesse -nella specie, domanda diretta alla rivendicazione di un immobile,- e, quale che sia il valore concreto di quest'ultima, rientra nella Competenza ratione valoris del giudice collegiale. (Conf 1339'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)