Sez. 3, Ordinanza n. 2535 del 25/06/1997 Cc. (dep. 29/07/1997) Rv. 208964 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Manifesta infondatezza dei motivi - Dichiarazione di prescrizione - Possibilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie: inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
Con riferimento al rito "speciale" di cui agli artt.444 e segg. cod.proc.pen.(Applicazione della pena su richiesta), la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso preclude la dichiarazione di prescrizione, tenuto conto della finalità del rito, che è quella di definizione rapida dei processi. Tale finalità verrebbe frustrata ed il rito perderebbe, in larga parte, la sua ragion d'essere, ove fossero ammesse impugnazioni pretestuose (manifestamente infondate) finalizzate alla "maturazione" della prescrizione a patteggiamento già realizzato. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso, la S.C. ha osservato che le norme di legge danno una espressa indicazione in tal senso: l'art.129, richiamato nel codice, in via generale, nel titolo relativo agli "Atti e provvedimenti del giudice", viene poi richiamato ancora, in modo particolare e specifico, nel comma 2 dell'art.444 cod.proc.pen. ad indicare, questa volta, che, nel rito "speciale" del patteggiamento, è questo il luogo del giudizio finale di ogni eventuale dichiarazione di prescrizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)