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Sez. 2 - , Sentenza n. 23418 del 19/09/2019 (Rv. 655460 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Criterio di liquidazione a vacazione - Applicabilità - Condizioni - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2019-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655460-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)