Sez. 2 - , Sentenza n. 23418 del 19/09/2019 (Rv. 655460 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Criterio di liquidazione a vacazione - Applicabilità - Condizioni - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)