Sez. 4, Sentenza n. 9084 del 16/06/1981 Ud. (dep. 16/10/1981) Rv. 150538 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - RESPONSABILE CIVILE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - CONFERITO COL MANDATO GENERALE AD LITEM - INAMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ DI PROCURA SPECIALE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - RESPONSABILE CIVILE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - CONFERITO COL MANDATO GENERALE AD LITEM - INAMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ DI PROCURA SPECIALE.*
Il potere di impugnazione, che spetta alle singole parti del processo, può essere esercitato da un altro soggetto, solo ove questi sia munito di procura speciale del titolare del potere medesimo. Una tale procura, che ha carattere negoziale, deve contenere a pena di inammissibilità, la Determinazione dell'oggetto per cui è conferito il mandato e dei fatti, ai quali si riferisce. La scrittura privata, autenticata dal difensore, in applicazione dell'art. 83 cod. proc. civ., non è qualificabile come procura speciale, e cioè come un atto, che riveli la volontà della parte di proporre impugnazione. Sono infatti due Atti nettamente distinti il mandato speciale professionale, che le parti diverse dall'imputato debbono conferire al difensore per farsi assistere nel processo, e la procura speciale, che la parte può rilasciare ad un qualsiasi soggetto, capace di agire, per compiere, per mezzo di questo ultimo, un atto del procedimento a lei riservato. (Conf. Mass. N. 148740/81; sulla inammissibilità dell'impugnazione autonomamente proposta dal difensore del responsabile civile vedi mass.Nn.148740/81, 148226/81, 147885/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 126, Cod. Proc. Pen. art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)