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Sez. 2, Sentenza n. 13872 del 23/12/1991 (Rv. 475151 - 01)

Prova civile - Onere della prova - In genere | Inesistenza di un fatto - Deduzione - Prova - Onere a carico del deducente - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475151-01

Prova civile - Onere della prova - In genere

La deduzione della inesistenza di un fatto (cioè di un fatto negativo) non esonera, per la sola circostanza del particolare contenuto del "petitum", dall'onere della prova che sempre incombe a chi chieda una pronunzia giudiziale. Pertanto il convenuto con azione di danno il quale intenda chiedere l'accertamento dell' inesistenza di ulteriori danni, oltre a quelli espressamente pretesi dall'attore, ha l'onere di fornire la prova negativa che questi danni ulteriori non esistono.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)