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Sez. 6 - , Sentenza n. 14119 del 06/02/2019 Ud. (dep. 01/04/2019) Rv. 275373 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE | Medico militare in quiescenza – Potere certificativo di idoneità alla patente nautica - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275373-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE

Integra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche la condotta del medico militare che, pur essendo stato posto in aspettativa, rilasci certificazione medica di idoneità per il conseguimento o rinnovo della patente nautica. (In motivazione, la Corte ha precisato che il militare in quiescenza, sebbene ancora inserito nell'ordinamento militare, non è più titolare della potestà certificativa per il rilascio delle certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento della patente nautica, che l'art. 36 d.m. 29 luglio 2008, n. 146 espressamente attribuisce ai soli ufficiali in servizio permanente effettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 347, Decr. Minist. min. ITR 29/07/2008 num. 146 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)