Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 287 del 1984
Massime (1)
Massima n. 14356
- Previdenza e assistenza sociale
- Addetti ai pubblici servizi di trasporto
- Modalità del riscatto dei servizi ai fini di quiescenza
- Asserito contrasto con i principi di uguaglianza, mobilità del lavoro, proporzionalità del trattamento di quiescenza all'attività svolta
- Ius superveniens
- Necessità di nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo e penultimo comma, lett. b), della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) - in quanto tali disposizioni rendono possibile il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei soli periodi di lavoro, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, prestati alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto o servizi accessori, e lo escludono invece per quelli prestati alle dipendenze di altre aziende, nella specie, aziende private o aziende di navigazione aerea -, sollevate in base all'assunto di un contrasto di detta disciplina: a) con l'art. 3 Cost., perché comporterebbe per il personale per cui è esclusa la facoltà di riscatto un trattamento di quiescenza deteriore (o, nei casi limite, la sua perdita), con ciò dando luogo a una disparità di trattamento non giustificata; b) con l'art. 35, ultimo comma, Cost., perché dal limite così posto alla possibilità di riscatto deriverebbe una remora alla mobilità del lavoro ed un ostacolo alla libertà di trasferirsi da un'occupazione all'altra; con l'art. 38, secondo comma, Cost., poiché la non riscattabilità comporterebbe la non utilizzazione di un periodo della vita lavorativa e quindi il disconoscimento del diritto ad un trattamento di quiescenza proporzionalmente adeguato all'attività svolta; nonché, per le identiche ragioni ed in riferimento agli stessi parametri costituzionali, del solo art. 30, primo comma, medesima legge, in quanto il diritto ivi riconosciuto alla pensione di anzianità in presenza di trentacinque anni di contribuzione effettiva o "riscattata" soggiace ai limiti dianzi illustrati dipendenti dalla non riscattabilità di determinati servizi. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rinvio è stata infatti dettata con la legge 7 febbraio 1979, n. 29, una nuova ed organica disciplina generale della materia secondo cui è sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione suddetta" presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda"; si rende pertanto necessario un nuovo esame della rilevanza delle prospettate questioni alla luce della norme sopravvenute.
Norme impugnate
- art. 35, lett. b) legge 29 ottobre 1971, n. 889
- art. 35, comma 2, legge 29 ottobre 1971, n. 889
- art. 30, comma 1, legge 29 ottobre 1971, n. 889
- art. 35, comma 1, legge 29 ottobre 1971, n. 889
Parametri
- art. 38, comma 2, Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 35 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1977 dalla Corte di Cassazione nelle cause riunite di lavoro vertenti tra Cassa Speciale di Previdenza delle Aziende Trasporti Municipali di Milano e Oldani Luigi, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 16 novembre 1977 dal. G. I. presso il Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pelagotti Luciano e Azienda Trasporti Municipale di Milano ed altro, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1978.
Visti gli atti di costituzione di Oldani Luigi e Pelagotti Luciano nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Corte di Cassazione, sezione lavoro ed il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano dubitano della legittimità costituzionale del primo, secondo e penultimo comma, lett. b) dell'art. 35 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 - recante "Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto" - in quanto tali disposizioni rendono possibile il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei soli periodi di lavoro, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, prestati alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto o servizi accessori, e lo escludono invece per quelli prestati alle dipendenze di altre aziende, nella specie, aziende private (ord. 46/78) o aziende di navigazione aerea (ord. 250/77);
che, in particolare, i giudici a quibus prospettano un contrasto di tale disciplina: 1) con l'art. 3 Cost., perché comporterebbe per il personale per cui è esclusa la facoltà di riscatto un trattamento di quiescenza deteriore (o, nei casi limite, la sua perdita), con ciò dando luogo a una disparità di trattamento non giustificata, in quanto: a) si realizza in presenza di versamenti contributivi di pari importo, che per di più, per i rapporti non riscattabili, non possono essere ripetuti (ord. 46/78); b) nel caso delle aziende di navigazione aerea, l'attività prestata è della stessa natura (ord. 250/77); 2) con l'art. 35, ultimo comma, Cost., in quanto dal limite così posto alla possibilità di riscatto deriverebbe una remora alla mobilità del lavoro ed un ostacolo alla libertà di trasferirsi da un'occupazione all'altra; 3) con l'art. 38, secondo comma, Cost., in quanto la non riscattabilità comporterebbe la non utilizzazione di un periodo della vita lavorativa e quindi il disconoscimento del diritto ad un trattamento di quiescenza proporzionalmente adeguato alla attività svolta;
che il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano dubita, inoltre, che, per le medesime ragioni, contrasti con le citate disposizioni costituzionali l'art. 30, primo comma l. 889/71, in quanto il diritto ivi riconosciuto alla pensione di anzianità in presenza di 35 anni di contribuzione effettiva o "riscattata" soggiace ai limiti dianzi illustrati dipendenti dalla non riscattabilità di determinati servizi.
punto 2
Considerato che, con la legge 7 febbraio 1979, n. 29 è stata dettata una nuova e organica disciplina generale della materia secondo cui è sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione suddetta "presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda";
che la detta disciplina interviene a modificare sostanzialmente quella precedente, ed è successiva alla pronuncia delle ordinanze di rinvio;
che i giudici a quibus cui spetta il giudizio circa la sussistenza del nesso di pregiudizialità fra la soluzione della questione sollevata e la decisione del giudizio principale, devono essere posti in condizioni di rivalutare la situazione alla luce delle norme sopravvenute;
che a tal fine vanno restituiti gli atti ai medesimi giudici a quibus per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce delle menzionate norme.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente alla Corte di Cassazione, sezione lavoro ed al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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