DIRETTIVA 97/78/CE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che i prodotti animali o di origine animale e quelli vegetali sottoposti a controlli nell'intento di evitare la propagazione di malattie contagiose per gli animali figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato;
considerando che la definizione a livello comunitario dei principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi contribuisce a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati, armonizzando al tempo stesso le misure necessarie a garantire la protezione della salute delle persone e degli animali;
considerando che la realizzazione del mercato interno e in particolare la soppressione dei controlli alle frontiere interne hanno reso ancor più necessario definire principi comuni in materia di controlli veterinari;
considerando che dopo l'adozione della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità4, vi sono stati notevoli sviluppi nell'applicazione della stessa ed è stata acquisita in materia una maggiore esperienza; che esigenze di trasparenza impongono ora di modificare tale direttiva;
considerando che devono essere stabilite condizioni armonizzate applicabili a tutti i prodotti di origine animale importati nella Comunità in provenienza da paesi terzi; che, per tali prodotti, occorre pertanto applicare un regime unico di controllo ed introdurre i pertinenti adeguamenti;
considerando che è necessario definire norme per le partite che sono introdotte nella Comunità senza essere state sottoposte a controllo veterinario in un posto d'ispezione frontaliero;
considerando che, in alcuni casi, gli Stati membri possono esigere che i prodotti importati soddisfino requisiti supplementari; che, lo Stato membro incaricato dei controlli deve tener conto, all'atto dell'esecuzione degli stessi, di tali requisiti stabiliti a livello nazionale;
considerando che norme precise devono indicare dove vanno effettuati i controlli dei prodotti la cui destinazione finale si situa all'interno della Comunità e che sono trasbordati per via aerea o marittima;
considerando che, per proteggere la salute umana e degli animali, la legislazione comunitaria prevede che determinati prodotti debbano rimanere sotto controllo dal luogo di entrata nella Comunità fino al luogo di destinazione; che occorre pertanto adottare disposizioni rigorose in materia;
considerando che disposizioni rigorose devono essere adottate anche per i prodotti che giungono alla frontiera della Comunità ma non hanno come loro destinazione finale la Comunità stessa, in modo da garantire che tali prodotti escano effettivamente dal territorio comunitario;
considerando che occorre separare i prodotti che soddisfano i requisiti comunitari previsti per l'importazione da quelli che non li soddisfano; che, date tali differenze, devono essere definiti sistemi di controllo distinti;
considerando che la fornitura di prodotti di origine animale per l'approvvigionamento degli equipaggi e dei passeggeri di mezzi di trasporto marittimo e aereo riveste considerevole importanza commerciale nella Comunità; che i prodotti di cui trattasi spesso non soddisfano i requisiti comunitari; che occorre pertanto adottare a tale riguardo disposizioni rigorose per proteggere la salute umana e degli animali;
considerando che un prodotto comunitario respinto da un paese terzo e rispedito nella Comunità non può più essere considerato rispondente ai requisiti comunitari; che occorre pertanto adottare a tal riguardo disposizioni rigorose per proteggere la salute umana e degli animali;
considerando che devono essere previste garanzie supplementari per la prevenzione delle frodi e misure armonizzate per la repressione delle azioni fraudolente e delle irregolarità;
considerando che la direttiva 90/675/CEE è già stata più volte sostanzialmente modificata; che, in occasione delle nuove modifiche che ora risultano necessarie, è pertanto opportuno abrogare e sostituire tale direttiva, per motivi di chiarezza e razionalità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. Controlli veterinari sui prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti in uno dei territori elencati nell’allegato I sono effettuati dagli Stati membri a norma della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali5.
2. In deroga al paragrafo 1, le partite di prodotti provenienti dal territorio della Croazia e in transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum («corridoio di Neum») prima di rientrare nel territorio croato attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli possono essere esentate dai controlli veterinari, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) la Croazia dispone, alla data dell'adesione o anteriormente a tale data, di punti di entrata a nord e a sud del corridoio di Neum dotati di attrezzature e personale e pronti ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo;
b) la Croazia assicura che:
i) per il trasporto delle partite siano usati solo veicoli chiusi;
ii) i veicoli che trasportano le partite siano sigillati con sigilli numerati in maniera unica prima di transitare nel corridoio di Neum;
iii) sia tenuto un registro nel quale sia precisata la corrispondenza tra sigilli numerati e veicoli, per consentire i necessari controlli;
iv) la data e l'ora in cui i veicoli che trasportano le partite lasciano il territorio della Croazia e vi rientrano siano registrate, in modo da poter calcolare la durata totale del transito;
c) la Croazia assicura che le partite non siano autorizzate a rientrare nel territorio della Croazia se:
i) è stato rotto o sostituito un sigillo del veicolo durante il transito attraverso il corridoio di Neum; e/o
ii) la durata totale del transito è notevolmente superiore al tempo totale di transito accettabile, tenuto conto della distanza di transito complessiva, a meno che l'autorità competente non abbia effettuato una valutazione dei rischi per la salute umana e degli animali e non abbia adottato misure efficaci, proporzionate e mirate sulla base di tale valutazione;
d) la Croazia informa la Commissione periodicamente e secondo necessità del mancato rispetto dei requisiti di cui alla lettera b) e delle misure adottate ai sensi della lettera c);
e) se necessario, è adottata una decisione di sospensione o revoca della deroga al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 29;
f) se del caso, le modalità d'applicazione del presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 2
1. Ai fini della presente direttiva si applicano, per quanto di ragione, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno5, e all'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno6.
2. Inoltre si intende per:
a) «prodotti»: i prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano26, alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano27 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano28; sono inclusi anche i prodotti vegetali di cui all'articolo 19;
b) «controllo documentario»: la verifica dei certificati o documenti veterinari, o di altri documenti di accompagnamento della partita;
c) «controllo d'identità»: la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria e il prodotto;
d) «controllo materiale»: il controllo del prodotto stesso, che comprende eventualmente verifiche dell'imballaggio e della temperatura nonché prelievi di campioni e prove di laboratorio;
e) «interessato al carico»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario7, ha la responsabilità dello svolgimento delle varie fasi previste dal regolamento in questione ed in cui la partita può trovarsi, nonché il rappresentante di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento, che assume tale responsabilità per quanto riguarda il seguito riservato ai controlli previsti dalla presente direttiva;
f) «partita»: una quantità di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari, o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o dalla stessa parte di paese terzo;
g) «posto d'ispezione frontaliero»: qualsiasi posto d'ispezione designato e riconosciuto a norma dell'articolo 6 per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti che giungono alla frontiera di uno dei territori elencati nell'allegato I in provenienza da paesi terzi;
h) «importazione»: la messa in libera pratica dei prodotti nonché l'intenzione di messa in libera pratica dei prodotti ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio;
i) «destinazione doganale»: la destinazione doganale di cui all'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
j) «condizioni previste per l'importazione»: le prescrizioni veterinarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti da importare;
k) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro cui è domandata l'esecuzione dei controlli veterinari, ovvero qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza.
Capo I. Organizzazione e verifica dei controlli
Art. 3
1. Gli Stati membri provvedono affinché nessuna partita proveniente da un paese terzo venga introdotta su uno dei territori elencati nell'allegato I senza essere sottoposta ai controlli veterinari prescritti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le partite siano introdotte in uno dei territori elencati nell'allegato I attraverso i posti d'ispezione frontalieri.
3.
Gli Stati membri provvedono affinché gli interessati al carico siano tenuti a comunicare informazioni anticipatamente al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero presso il quale i prodotti saranno presentati o compilando le parti che li riguardano nel certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o fornendo una descrizione dettagliata — per iscritto o mediante qualsiasi supporto informatico — della partita di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i prodotti di cui all'articolo 9 e all'articolo 19, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono procedere al controllo dei registri di carico delle navi e degli aerei e della loro concordanza con le dichiarazioni e i documenti sopracitati.
4. Le autorità doganali da cui il posto d'ispezione frontaliero dipende geograficamente ammettono la destinazione doganale delle partite, solo in conformità delle prescrizioni figuranti nel certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo — in particolare l'elenco dei prodotti da sottoporre al controllo veterinario — sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 4
1. Ciascuna partita è sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a controlli veterinari eseguiti dal personale dell'autorità competente sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).
2.
Per ciascuna partita il veterinario ufficiale consulta, sulla scorta delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, la base di dati di cui all'allegato I della decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift)8. Inoltre, per ciascuna partita destinata ad essere importata in uno dei territori elencati nell'allegato I della presente direttiva egli consulta, se necessario, la base di dati di cui all'allegato II della decisione 92/438/CEE.
Il veterinario ufficiale provvede affinché vengano effettuate tutte le operazioni necessarie alla gestione delle basi di dati previste dalla decisione 92/438/CEE.
3. Indipendentemente dalla sua destinazione doganale, ciascuna partita è sottoposta a controllo documentario allo scopo di accertare:
a) se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, corrispondono a quelle comunicate in anticipo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;
b) se, qualora si tratti di un'importazione, le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari o negli altri documenti danno le necessarie garanzie.
4. Ad eccezione dei casi specifici di cui agli articoli da 9 a 15, il veterinario ufficiale esegue:
a) un controllo d'identità di ciascuna partita al fine di accertare che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei certificati o nei documenti che accompagnano la partita stessa. Salvo nel caso dei prodotti sfusi di cui alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni della Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE9, tale operazione comprende:
i) allorquando i prodotti di origine animale arrivano in contenitori, la verifica che le stampigliature apposte dal veterinario ufficiale (o dall'autorità competente) nei casi richiesti dalla normativa comunitaria sono intatte e che le menzioni riportate corrispondono a quelle figuranti sul documento o sul certificato di accompagnamento;
ii) negli altri casi
per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e della conformità delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei marchi di salubrità che identificano il paese e lo stabilimento d'origine con quelli del certificato o del documento;
per i prodotti imballati o condizionati, inoltre, il controllo dell'etichettatura specifica prevista dalla legislazione veterinaria;
b) un controllo materiale di ciascuna partita al fine di:
i) verificare che i prodotti soddisfino i requisiti della normativa comunitaria e siano in condizioni idonee ad essere usati agli scopi specificati nel certificato o documento di accompagnamento. Tali controlli devono essere effettuati conformemente ai criteri di cui all'allegato III;
ii) procedere, secondo frequenze da stabilire, entro il 1o luglio 1999, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29:
alle analisi di laboratorio da effettuarsi sul posto,
ai prelievi dei campioni ufficiali prescritti per farli analizzare al più presto.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 5
1. Dopo aver ultimato i controlli veterinari richiesti, il veterinario ufficiale rilascia, per la partita di prodotti di cui trattasi, un certificato che attesta i risultati dei controlli secondo il modello previsto nell'allegato B della decisione 93/13/CEE10, se del caso adeguato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1 accompagna la partita:
finché essa rimane sotto sorveglianza doganale; in tal caso, il suddetto documento deve fare riferimento al documento doganale,
in caso di importazione, fino al primo stabilimento di cui alla direttiva 89/662/CEE o al primo centro od organismo di destinazione di cui alla direttiva 90/425/CEE.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a ciascuna parte risultante dall'eventuale frazionamento in più parti della partita.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, compresi gli adeguamenti dell'allegato B della decisione 93/13/CEE, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 6
1. I posti d'ispezione frontalieri devono:
a) essere situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata in uno dei territori elencati nell'allegato I e in una zona designata dalle autorità doganali a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tuttavia, se vincoli di natura geografica (banchina di scarico, valichi) lo rendono necessario, può essere ammesso, secondo la procedura prevista al successivo paragrafo 2, un posto d'ispezione frontaliero situato ad una certa distanza dal punto di entrata e, in caso di trasporto per ferrovia, nella prima stazione designata dall'autorità competente;
b) essere posti sotto l'autorità di un veterinario ufficiale che assuma effettivamente la responsabilità dei controlli; il veterinario ufficiale può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato. Egli cura che si provveda ad aggiornare integralmente le basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione 92/438/CEE.
2. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in vigore alla data di pubblicazione della presente direttiva può successivamente essere modificato o completato, secondo la procedura prevista dall'articolo 29:
a) con l'aggiunta di nuovi posti d'ispezione frontalieri:
proposti dallo Stato membro dopo che l'autorità competente abbia accertato il rispetto delle condizioni previste dall'allegato II della presente direttiva e dalla decisione 92/525/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che fissa le condizioni relative al riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri della Comunità incaricati dei controlli veterinari all'atto dell'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi11,
ispezionati dalla Commissione, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro;
b) con la soppressione di un posto d'ispezione frontaliero, qualora si constati il mancato rispetto delle condizioni previste nell'allegato II all'atto di un controllo effettuato dall'autorità competente, oppure a seguito delle ispezioni previste all'articolo 23, se lo Stato membro non tiene conto delle conclusioni di tali ispezioni entro un termine ragionevole, in particolare se queste ultime hanno permesso di concludere che esistono gravi rischi per la salute umana e degli animali.
3. Per motivi gravi, in particolare di salute umana o degli animali, uno Stato membro deve sospendere il riconoscimento di un posto d'ispezione frontaliero situato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla sospensione ed alle ragioni che l'hanno indotta. Il reinserimento nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero potrà avvenire soltanto in conformità del paragrafo 2, lettera a).
4. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, compresi i casi di sospensione temporanea del riconoscimento, viene costituito e pubblicato dalla Commissione.
5. In attesa dell'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a), resta valido l'elenco costituito in virtù della direttiva 90/675/CEE, fatto salvo il caso previsto al paragrafo 3.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 7
1. Ogni partita destinata ad essere importata in uno dei territori elencati nell'allegato I deve essere accompagnata dai certificati o documenti veterinari originali o da altri documenti originali prescritti dalla legislazione veterinaria. I certificati o documenti originali sono conservati presso il posto d'ispezione frontaliero.
2. Nonostante l'articolo 10, ciascuna partita di prodotti proveniente da un paese terzo e destinata ad essere importata in uno dei territori elencati nell'allegato I è sottoposta al controllo d'identità e al controllo materiale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.
3. Fatte salve le norme doganali e le disposizioni particolari da adottare ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 18, le autorità doganali autorizzano l'importazione di partite di prodotti soltanto qualora sia stata fornita la prova che i controlli veterinari richiesti sono stati effettuati e che i risultati sono soddisfacenti, che il pertinente certificato è stato rilasciato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e che l'autorità competente abbia la garanzia che le spese d’ispezione di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 sono state o saranno saldate, in conformità delle disposizioni della suddetta direttiva.
4. Se la partita soddisfa le condizioni stabilite per l'importazione, il veterinario ufficiale consegna all'interessato copia autenticata dei certificati o documenti originali e rilascia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il certificato attestante la conformità della partita stessa a dette condizioni in base ai controlli veterinari effettuati nel posto d'ispezione frontaliero.
5. Gli scambi dei prodotti di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE e dei quali è ammessa l'importazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo in uno dei territori elencati nell'allegato I della presente direttiva, sono disciplinati dalle norme stabilite da dette direttive, in particolare dalle disposizioni dei rispettivi capitoli II.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 8
1. Nel caso in cui:
i prodotti siano destinati ad uno Stato membro o ad una regione cui siano state riconosciute esigenze specifiche nel quadro della normativa comunitaria,
i prelievi di campioni siano stati effettuati, ma i risultati non siano conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero,
si tratti di importazioni autorizzate a fini particolari, in applicazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria
devono essere trasmesse informazioni complementari all'autorità competente del luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO, di cui alla direttiva 90/425/CEE.
2.
Ogni partita di prodotti di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino, destinata ad un altro Stato membro deve essere sottoposta ai controlli documentari, d'identità e materiale previsti dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4 presso il posto d'ispezione frontaliero situato nel territorio dello Stato membro nel quale i prodotti vengono introdotti, in modo che ne sia verificata in particolare la conformità con le norme comunitarie applicabili allo Stato membro o alla regione di destinazione. Tuttavia le carni di selvaggina di pelo importata con la pelle sono sottoposte a un controllo d'identità o materiale, eccetto il controllo di salubrità e la ricerca di residui di cui alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti13, che dovranno essere effettuati conformemente alla direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni14, nello stabilimento di destinazione in cui dette carni dovranno essere trasportate sotto sorveglianza doganale secondo la procedura di cui al paragrafo 4, primo trattino del presente articolo, abbinato al certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
Il risultato di tali controlli dovrà essere comunicato all'autorità veterinaria da cui dipende il posto d'ispezione frontaliero di entrata di detti prodotti. In funzione di tale risultato, essa applicherà le misure di cui all'articolo 24.
3. Nel caso di prodotti citati al paragrafo 1, primo e terzo trattino, introdotti in uno Stato membro diverso da quello di destinazione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che la partita in questione giunga nel previsto Stato membro di destinazione.
4. I prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal posto d'ispezione frontaliero d'arrivo fino allo stabilimento del luogo di destinazione vengono inoltrati alle seguenti condizioni:
le partite di cui trattasi vengono trasportate dal posto d'ispezione frontaliero d'arrivo fino allo stabilimento del luogo di destinazione sotto la vigilanza dell'autorità competente e in veicoli o contenitori a chiusura ermetica da essa sigillati. I prodotti di cui al paragrafo 1, terzo trattino, devono restare sotto sorveglianza doganale fino al luogo di destinazione, secondo la procedura T 5 prevista dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario15, abbinata al certificato previsto all'articolo 5, paragrafo 1, recante indicazione della destinazione autorizzata, ivi compresa, se del caso, la natura della trasformazione prevista,
il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero in questione informa l'autorità veterinaria responsabile dello stabilimento del luogo di destinazione della spedizione in merito all'origine del prodotto e al luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO,
nello stabilimento del luogo di destinazione i prodotti vengono sottoposti al trattamento stabilito dalla pertinente normativa comunitaria,
il veterinario ufficiale del luogo di destinazione, o, nel caso previsto dal capitolo 10 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE, il veterinario ufficiale del deposito intermedio, informato dal responsabile dello stabilimento di destinazione o del deposito intermedio, è tenuto a notificare entro un termine di quindici giorni l'arrivo a destinazione del prodotto al veterinario del posto d'ispezione frontaliero che gli ha notificato l'invio del prodotto in questione. Procede a controlli regolari per verificare, in particolare attraverso i registri d'entrata, l'arrivo dei suddetti prodotti nello stabilimento di destinazione.
5. Nella misura in cui, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, viene fornita la prova all'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero d'introduzione che i prodotti dichiarati come destinati ad uno stabilimento riconosciuto non sono mai arrivati a destinazione, l'autorità competente applica nei confronti dell'interessato al carico le misure opportune.
6.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente alla pertinente normativa comunitaria, l'elenco degli stabilimenti riconosciuti di cui al paragrafo 4 con riguardo ai prodotti in questione.
Se lo stabilimento non ha ottemperato all'obbligo di notifica, lo Stato membro può ritirargli il riconoscimento e comminare le sanzioni che si impongono in funzione della natura del rischio corso.
La Commissione pubblica l'elenco degli stabilimenti riconosciuti e cura la trasmissione agli Stati membri dell'elenco aggiornato.
7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, elaborate previa consultazione delle autorità doganali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 9
1. Le partite destinate all'importazione in uno dei territori elencati nell'allegato I che giungono in un posto d'ispezione frontaliero ma che sono destinate ad essere importate attraverso un altro posto d'ispezione frontaliero situato nel medesimo territorio o nel territorio di un altro Stato membro, sono sottoposte a un controllo d'identità e materiale nel posto d'ispezione frontaliero di destinazione, sempreché il trasporto avvenga per via marittima o aerea. Presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione si applicano le seguenti procedure:
a) se la partita è trasbordata da un aereo a un altro o da una nave ad un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, direttamente o previo scarico sulla banchina o sul terminale per un tempo inferiore al periodo minimo di cui alla lettera b), l'interessato al carico deve informarne l'autorità competente. Quest'ultima, a titolo eccezionale per ragioni di pericolo per la salute umana e degli animali può effettuare un controllo documentario dei prodotti basandosi sul certificato o sul documento veterinario d'origine o su qualsiasi altro documento originale che accompagna la partita in questione o su copia autenticata degli stessi;
b) negli altri casi di scarico, la partita:
i) deve essere immagazzinata per un periodo massimo e minimo e a condizioni da determinare secondo la procedura prevista al paragrafo 2, sotto la vigilanza dell'autorità competente, nella zona doganale del porto o dell'aeroporto in attesa dell'inoltro, per via marittima o aerea, ad un altro posto d'ispezione frontaliero;
ii) deve essere sottoposta ad un controllo documentario dei prodotti rispetto ai documenti di cui alla lettera a);
iii) fatto salvo l'articolo 20, deve essere sottoposta a un controllo d'identità e materiale, a titolo eccezionale, in caso di rischio per la salute umana o degli animali.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere le disposizioni del presente articolo al caso di trasbordo su ferrovia.
Art. 10
1. Su richiesta di uno Stato membro debitamente motivata o di propria iniziativa, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 29, stabilire che la frequenza dei controlli materiali venga ridotta sempreché ricorrano determinate circostanze e tenendo particolarmente conto dei risultati di controlli precedenti, nel caso di prodotti le cui condizioni di importazione siano armonizzate, ossia che rispettino le tre condizioni seguenti:
a) che provengano da paesi terzi o regioni di paesi terzi che offrano garanzie sanitarie soddisfacenti in materia di controllo all'origine dei prodotti destinati all'importazione in uno dei territori elencati nell'allegato I;
b) che, nella misura in cui tale obbligo è previsto dalla legislazione comunitaria, provengano da stabilimenti figuranti su un elenco elaborato in conformità della normativa comunitaria ;
c) che siano stati adottati i certificati d'importazione per i prodotti in questione.
2. Prima della presentazione di una proposta per la concessione delle deroghe ai prodotti provenienti da un determinato paese terzo la Commissione presenterà al comitato una relazione concernente il suddetto paese terzo che tenga conto dei seguenti aspetti:
a) garanzie offerte dal paese terzo di cui trattasi per tutto il suo territorio o parte di esso, quanto al rispetto dei requisiti imposti dalla Comunità, compreso il controllo dei residui;
b) situazione sanitaria degli animali nel paese terzo di cui trattasi;
c) informazioni sulla situazione sanitaria in tale paese;
d) natura delle misure applicate nel paese terzo per sorvegliare e combattere le malattie;
e) struttura, poteri, indipendenza e competenza dei servizi veterinari o degli altri servizi competenti;
f) osservanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di igiene alla produzione;
g) tipo di prodotto o di prodotti e loro rischio sanitario potenziale;
h) normativa in materia di ammissione di talune sostanze e osservanza dei requisiti previsti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali17, e nella direttiva 96/23/CE;
i) esito delle ispezioni comunitarie o nazionali;
j) esito dei controlli effettuati all'importazione;
k) analisi del rischio corso in base alla natura dei prodotti da importare, alla loro presentazione o alle modalità del loro trasporto.
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, la riduzione della frequenza dei controlli può essere altresì negoziata, in base a un accordo di equivalenza veterinaria concluso tra la Comunità e un paese terzo su base di reciprocità.
Tale riduzione deve essere recepita nella normativa comunitaria secondo la procedura prevista all'articolo 29.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 29.
Art. 11
1. Lo Stato membro autorizza, per conto di tutti gli Stati membri che saranno attraversati, il transito di partite da un paese terzo verso un altro paese terzo o verso lo stesso paese terzo soltanto se:
a) tali partite provengono da un paese terzo, i cui prodotti sono autorizzati ad entrare nel territorio dell'Unione e sono destinati ad un altro paese terzo. L'autorità competente può derogare a tale esigenza in caso di trasbordo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di una partita da un aereo ad un altro o da una nave ad un'altra nave all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, al fine di essere rispedita senza alcun'altra sosta nei territori elencati nell'allegato I secondo criteri generali da stabilire conformemente al paragrafo 4 del presente articolo;
b) il transito stesso sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro in cui la partita entra per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I;
c) l'interessato al carico si impegna preventivamente a riprendere possesso della partita qualora i prodotti vengano respinti, al fine di disporne conformemente all'articolo 17.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:
a) le partite presentate in regime di transito al posto d'ispezione frontaliero sono accompagnate dai certificati o documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e, se del caso, dalle traduzioni autenticate;
b) la partita di prodotti deve essere presentata a detto posto d'ispezione frontaliero ai fini del controllo documentario e del controllo d'identità. Nel caso di trasporto per via marittima o aerea, l'autorità veterinaria competente può consentire che si deroghi all'esecuzione del controllo documentario e materiale se la partita:
non viene scaricata. In tal caso, fatto salvo l'articolo 20, il controllo documentario si limita all'esame del registro di bordo;
è trasbordata conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), da un aereo ad un altro o da una nave ad un'altra nave all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto.
Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la salute umana o degli animali o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli materiali complementari;
c) in caso di transito attraverso i territori elencati nell'allegato I, su strada, per ferrovia o su corsi d'acqua navigabili, la partita:
è inviata, sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92 al punto di uscita dalla Comunità, accompagnata dal documento prescritto al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo e dal certificato previsto all'articolo 5, paragrafo 1, recante indicazione del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita stessa uscirà dalla Comunità;
è trasportata, senza rottura o frazionamento del carico dopo aver lasciato il posto d'ispezione frontaliero di arrivo, in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità. Nessuna manipolazione è autorizzata durante il trasporto;
esce dalla Comunità attraverso un posto d'ispezione frontaliero entro un termine massimo di trenta giorni dalla partenza dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, salvo deroga generale accordata secondo la procedura prevista dal paragrafo 4 per tener conto di situazioni di lontananza geografica debitamente motivata;
d) il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto informa il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita per il tramite della rete ANIMO;
e) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita attesta, nel certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che le partite in questione hanno lasciato il territorio della Comunità e invia copia di questo documento al posto d'ispezione frontaliero d'entrata via fax o con qualsiasi altro mezzo. Qualora il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero d'introduzione non sia stato informato dell'uscita dei prodotti dalla Comunità entro il termine previsto al paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, egli ne informa l'autorità doganale competente che procede ad ogni indagine per determinare la reale destinazione dei prodotti.
3. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese le spese d'ispezione e di controllo imposte dal presente articolo, sono imputate all'interessato al carico o al suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato membro, in conformità dei principi contenuti nell'articolo 1 della direttiva 85/73/CEE.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i posti d'ispezioni frontalieri d'entrata e di uscita, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 12
1.
Le partite di prodotti provenienti da un paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 possono esservi ammesse all'autorità competente soltanto qualora l'interessato al carico abbia dichiarato preventivamente se la destinazione finale di tali prodotti sia la messa in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I o se si tratti di un'altra destinazione finale da precisare e se tali prodotti soddisfano o meno le condizioni previste per l'importazione.
In mancanza di una precisa indicazione della destinazione finale, il prodotto sarà considerato come destinato ad essere messo in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I.
2.
Le partite di cui al paragrafo 1 devono essere sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, ad un controllo documentario, d'identità e materiale, inteso ad accertare se i prodotti di cui trattasi soddisfano o meno tali condizioni d'importazione.
Il controllo materiale non è richiesto — salvo in caso di fondato sospetto che esistano rischi per la salute umana e degli animali — qualora dal controllo documentario risulti che i prodotti in questione non soddisfano i requisti comunitari.
Tali partite devono essere accompagnate dai documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Se necessario devono essere allegate a tali documenti le traduzioni autenticate.
3. Se, in occasione dei controlli di cui al paragrafo 2, viene constatato che i requisiti comunitari sono soddisfatti, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero redige di conseguenza il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, abbinato ai documenti doganali. Le competenti autorità veterinarie e doganali del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale. Tali prodotti sono dichiarati, da un punto di vista veterinario, idonei all'ulteriore messa in libera pratica.
4. Se, in occasione dei controlli di cui al paragrafo 2, viene constatato che i prodotti non soddisfano i requisiti comunitari, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero redige di conseguenza il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, abbinato ai documenti doganali. Le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero, in tal caso, possono autorizzare l'ammissione a un deposito situato in una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale solo se, fatto salvo l'articolo 16, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i prodotti non devono provenire da un paese terzo colpito da divieto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), prima frase;
b) i depositi delle zone franche e i depositi franchi o doganali devono essere riconosciuti dall'autorità competente ai fini del magazzinaggio dei prodotti. Ai fini del riconoscimento essi devono soddisfare alle condizioni seguenti:
essere aree recintate, i cui punti di entrata e di uscita devono essere costantemente controllati dal responsabile del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorità doganale;
rispondere alle condizioni di riconoscimento stabilite dalla legislazione comunitaria per i depositi che immagazzinano il prodotto o i prodotti di cui trattasi o, in mancanza di una legislazione comunitaria, dalla legislazione nazionale;
disporre di una registrazione quotidiana di tutte le partite in entrata o in uscita dal deposito, con menzione della natura e della quantità dei prodotti per ogni partita e del nome ed indirizzo del destinatario; tale contabilità deve essere conservata almeno tre anni;
disporre di locali di immagazzinamento e/o di refrigerazione separati che permettano di immagazzinare i prodotti non conformi alla normativa veterinaria. L'autorità competente può tuttavia autorizzare, per i depositi esistenti, l'immagazzinamento separato di tali prodotti in un medesimo locale se i prodotti non conformi alla normativa comunitaria sono depositati in un recinto chiuso a chiave;
disporre di locali riservati al personale che effettua i controlli veterinari.
Se i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo dimostrano che l'interessato al carico ha fatto una falsa dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, egli deve disporre della partita conformemente all'articolo 17.
5. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie:
per verificare che le condizioni relative al riconoscimento dei depositi continuino ad essere soddisfatte,
affinché i prodotti che non soddifano i requisiti veterinari comunitari non siano immagazzinati negli stessi locali o recinti dei prodotti conformi ai suddetti requisiti,
per garantire un controllo efficace delle entrate e delle uscite dal deposito e, durante le ore di accesso ai depositi o alle zone, la supervisione da parte dell'autorità veterinaria. In particolare esse devono provvedere affinché i prodotti non conformi ai requisiti comunitari non possano lasciare i locali o compartimenti in cui sono depositati senza l'accordo dell'autorità competente,
per eseguire tutti gli opportuni controlli volti ad evitare qualsiasi alterazione, qualsiasi sostituzione dei prodotti immagazzinati nei depositi o qualsiasi cambiamento di imballaggio, di condizionamento o di trasformazione.
6. Per motivi di salute umana o degli animali, uno Stato membro può negare l'ammissione in deposito doganale, deposito franco o zona franca, dei prodotti che non soddisfano le condizioni della normativa comunitaria.
7. Le partite possono essere introdotte nelle zone franche, nel deposito franco o nel deposito doganale solo se munite dei sigilli doganali.
8.
Le partite di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono lasciare un deposito franco, un deposito doganale o una zona franca solo per essere inviate in un paese terzo o in un deposito di cui all'articolo 13, ovvero per essere distrutte, fermo restando che:
la spedizione verso un paese terzo deve effettuarsi nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e),
il trasferimento verso un deposito di cui all'articolo 13 deve avvenire tramite un formulario di controllo doganale T 1, mediante indicazione nel certificato di accompagnamento previsto dal suddetto articolo dei dati identificativi di tale deposito,
il trasporto verso il luogo di distruzione deve effettuarsi previa denaturazione dei prodotti in questione.
Le partite di cui trattasi vengono successivamente inoltrate, a condizione che il trasporto sia effettuato, senza rotture del carico, sotto la supervisione delle autorità competenti, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica sigillati da queste ultime.
Le partite non possono formare oggetto di trasferimento tra i depositi di cui al presente articolo.
10.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco:
a) delle zone franche, dei depositi franchi e dei depositi doganali di cui al paragrafo 4;
b) degli operatori di cui all'articolo 13.
La Commissione cura la pubblicazione dell'elenco di cui alla lettera a) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e comunica agli Stati membri i nomi degli operatori di cui alla lettera b).
11.
In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 e nella misura in cui esse si applicano al deposito, l'autorità competente deve sospendere o ritirare l'autorizzazione, come previsto al paragrafo 4, lettera b). Essa ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
In caso di irregolarità, intenzionali o dovute a grave negligenza, verranno prese, nei confronti del responsabile del trasporto della partita dopo l'uscita dal deposito, le sanzioni previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
12. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le procedure di controllo da applicare presso le zone o i depositi di cui trattasi all'entrata o all'uscita delle partite, nonché per quanto riguarda il trasporto di queste ultime fra tali zone o depositi, le modalità di magazzinaggio dei prodotti e le manipolazioni consentite, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 13
1. Gli operatori che forniscono direttamente ai mezzi di trasporto marittimi i prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, destinati all'approvvigionamento del personale e dei passeggeri, devono, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), secondo, terzo e quarto trattino, e paragrafi 5, 6, 7 e 9:
a) essere preliminarmente autorizzati dall'autorità competente in quanto operatori;
b) rifornirsi di prodotti che possano essere sottoposti a trasformazione soltanto se la materia prima soddisfa i requisiti comunitari;
c) disporre di edifici chiusi la cui entrata ed uscita siano costantemente controllate dal responsabile del deposito. Nel caso di depositi situati in una zona franca si applicano i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, seconda frase;
d) impegnarsi a non immettere in consumo, su uno dei territori elencati nell'allegato I, i prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 4;
e) segnalare al più presto all'autorità l'arrivo di tali prodotti in una zona o in un deposito di cui alla lettera c).
2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 devono:
a) effettuare le consegne direttamente a bordo dei mezzi di trasporto marittimi o in un deposito appositamente riconosciuto situato nel porto di destinazione, restando inteso che occorre prendere misure affinché i prodotti di cui trattasi non possano in alcun caso lasciare la zona portuale per un'altra destinazione. Il trasporto dal deposito d'origine fino al porto di destinazione deve essere effettuato sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92 ed essere accompagnato da un certificato veterinario il cui modello sarà stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 6;
b) informare preventivamente l'autorità competente della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati, nonché le autorità competenti della zona portuale dello Stato membro di destinazione, della data di spedizione dei prodotti e del luogo di destinazione;
c) fornire una prova ufficiale che i prodotti hanno raggiunto la loro legittima destinazione finale;
d) conservare per almeno tre anni il registro delle entrate e delle uscite. Tale registro deve consentire il controllo di frazioni delle partite conservate nel deposito.
3. Gli operatori devono provvedere affinché i prodotti non conformi alle esigenze comunitarie di cui vengono rifornite le navi siano destinati esclusivamente all'approvvigionamento dei passeggeri e del personale di bordo al di fuori delle zone costiere dei territori di cui all'allegato I, definite dalle normative nazionali.
4. L'autorità competente responsabile della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati annuncia la consegna all'autorità competente della zona portuale dello Stato membro di destinazione al più tardi al momento della spedizione dei prodotti e la informa del luogo di destinazione dei prodotti tramite la rete ANIMO.
5. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l'autorità competente deve ritirare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a). Essa ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le procedure di controllo da seguire alla partenza e nel corso del trasporto e della consegna dei prodotti da consegnare direttamente a bordo di mezzi di trasporto marittimi, compresa la prova che tali prodotti hanno raggiunto la loro legittima destinazione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 14
1. I prodotti per i quali la destinazione doganale ammessa ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 è diversa da quella contemplata dall'articolo 7, e all'articolo 12, paragrafo 3 della presente direttiva, a meno che siano distrutti o riesportati, devono essere sottoposti ad un controllo d'identità e materiale che ne accerti la conformità o meno con le condizioni previste per l'importazione.
2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 15
1. Uno Stato membro autorizza la reimportazione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un paese terzo, qualora:
a) i prodotti siano corredati:
i) del certificato originale o di una copia autenticata dall'autorità che ha rilasciato il certificato che accompagna i prodotti, con menzione dei motivi del respingimento e della garanzia che sono state rispettate le condizioni di magazzinaggio e di trasporto, in cui si precisi che i prodotti in questione non hanno subito alcuna manipolazione;
ii) nel caso di contenitori sigillati, di un attestato del trasportatore che certifichi che il contenuto non è stato manipolato o scaricato;
b) i prodotti in questione vengano sottoposti a controllo documentario, a controllo d'identità e, nei casi previsti all'articolo 20, a controllo materiale;
c) la partita sia rispedita direttamente, alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 4, verso lo stabilimento d'origine dello Stato membro nel quale è stato rilasciato il certificato e, qualora debbano essere attraversati altri Stati membri, il trasporto sia stato precedentemente autorizzato, per conto di tutti gli Stati membri che saranno attraversati, dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro in cui la partita entra per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I.
2. Uno Stato membro non può opporsi alla reintroduzione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un paese terzo se l'autorità competente che ha rilasciato il certificato originale ha approvato la ripresa della partita e se sono soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1.
3. Nel caso di cui ai paragrafi 1 e 2, i prodotti di cui trattasi sono spediti in modo che siano trasportati sino allo stabilimento d'origine, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, con mezzi di trasporto a chiusura ermetica, contrassegnati e sigillati dall'autorità competente in modo che i sigilli vengano rotti all'atto di qualsiasi apertura del contenitore.
4. Il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto informa l'autorità competente del luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 16
1. Il presente capitolo non si applica ai prodotti che:
a) sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e sono destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi una quantità da definire conformemente al paragrafo 3 e sempre che essi provengano da uno Stato membro o da un paese terzo o da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;
b) formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantità spedita non superi una quantità da definire conformemente al paragrafo 3 e sempre che essi provengano da un paese terzo o da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;
c) si trovano, per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, purché non vengano introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro rifiuti di cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; è tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e sotto vigilanza doganale;
d) sono stati sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con valore Fo pari o superiore a 3,00, purché la quantità non superi una quantità da fissare conformemente al paragrafo 3, e sono:
i) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;
ii) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
e) sono spediti come campioni commerciali o sono destinati ad esposizioni, a condizione che non siano destinati ad essere commercializzati e che siano stati preventivamente autorizzati a tal fine dall'autorità competente;
f) sono destinati a studi particolari o ad analisi, nella misura in cui il controllo ufficiale permette di assicurare che tali prodotti non sono destinati all'alimentazione umana e che, una volta terminata l'esposizione o effettuati gli studi particolari o le analisi, tranne i quantitativi utilizzati per le analisi, sono distrutti o rispediti a determinate condizioni che dovranno essere fissate dall'autorità competente. Nel caso di cui alla presente lettera e alla lettera e), lo Stato membro destinatario vigila affinché i prodotti in questione non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel suo territorio.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica le norme applicabili alle carni fresche ed ai prodotti a base di carne conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi18.
3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 29, le norme di applicazione e in particolare i limiti di peso per i diversi prodotti che possono formare oggetto delle deroghe previste al paragrafo 1.
4. Norme dettagliate per l’introduzione di prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri di mezzi internazionali di trasporto, nonché di prodotti di origine animale ordinati a distanza (per esempio per lettera, telefono o Internet) e recapitati al consumatore sono stabilite a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 882/2004.
Art. 17
1. Le partite introdotte in uno dei territori della Comunità senza essere state sottoposte ai controlli veterinari a norma degli articoli 3 e 4 vengono confiscate, e l'autorità competente decide se esse vadano distrutte, a norma del paragrafo 2, lettera b), oppure rispedite, a norma del paragrafo 2, lettera a).
2. Se i controlli di cui alla presente direttiva indicano all'autorità competente che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l'importazione, o se evidenziano irregolarità, l'autorità competente, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, decide:
a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori elencati nell'allegato I, a partire dallo stesso posto d'ispezione frontaliero, verso una destinazione convenuta con l'interessato al carico, con lo stesso mezzo di trasporto, entro un termine massimo di 60 giorni qualora non vi si oppongano i risultati dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria. In tale caso, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero deve:
avviare la procedura di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE,
annullare, con modalità che la Commissione deve definire secondo la procedura di cui al paragrafo 7, i certificati o i documenti veterinari che scortano i prodotti respinti affinché i prodotti in questione non possano essere introdotti da un altro posto d'ispezione frontaliero,
b) oppure, qualora la rispedizione sia impossibile, o trascorso il termine di 60 giorni di cui alla lettera a), o se l'interessato al carico dà il proprio accordo immediato, procedere alla distruzione del prodotto a norma della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce19, presso l'apposito impianto più vicino al posto d'ispezione frontaliero. In attesa della rispedizione dei prodotti contemplati dalla presente lettera o della conferma dei motivi del rifiuto, le autorità competenti procedono al magazzinaggio dei prodotti in questione sotto il controllo dell'autorità competente e le spese sono imputate all'interessato al carico.
3. Allorché i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo permettono di riscontrare un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa veterinaria comunitaria, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24.
4. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se l'autorità competente ha concesso un'autorizzazione intesa a consentire l'impiego dei prodotti in conformità con la direttiva 90/667/CEE, purché non vi siano rischi per la salute umana o degli animali.
5.
Le spese relative alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o all'utilizzazione del prodotto per altri scopi sono imputate all'interessato al carico o al suo rappresentante.
Inoltre, qualora sia stata riscontrata un'irregolarità attribuibile a negligenza grave o infrazione deliberata, lo Stato membro deve adottare nei confronti dell'interessato al carico le sanzioni previste dalla propria normativa nazionale.
6. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE.
7. Le modalità d'applicazione dei paragrafi da 1 a 3, e in particolare l'uniformazione dei criteri di valutazione per decidere in merito al respingimento, alla confisca o alla distruzione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 18
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 29, in base ai programmi menzionati al secondo comma, la normativa applicabile alle importazioni in determinate parti dei territori elencati nell'allegato I, per tener conto dei vincoli naturali specifici di tali territori ed in particolare della loro lontananza dalla parte continentale del territorio della Comunità.
A tal fine, la Repubblica francese e la Repubblica ellenica sottoporranno alla Commissione un programma che specifichi, per il caso particolare dei dipartimenti d'oltremare e di alcune isole o arcipelaghi, la natura dei controlli da effettuare all'atto dell'importazione in tali regioni di prodotti che provengono dai paesi terzi, tenuto conto dei vincoli naturali geografici propri di detti territori.
I programmi dovranno precisare i controlli effettuati per fare in modo che i prodotti introdotti in tali territori non vengano in nessun caso rispediti nel resto del territorio della Comunità, a meno che detti territori si conformino ai requisiti della legislazione veterinaria comunitaria.