Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro
Testo in vigore al
Art. 31 Importi e pagamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario
1. Per l’aiuto concesso per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione21, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento di cui all’articolo 11 dello stesso regolamento.
2. Per il pagamento del prelievo di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione22, per un periodo di dodici mesi ai sensi della parte II, titolo I, capo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio23, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o aprile successivo al periodo considerato.
3. Per le spese di trasporto di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione24, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di ricevimento dell’offerta valida da parte dell’autorità competente.
Art. 32 Importi e pagamenti degli aiuti collegati all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole»
Per gli aiuti concessi per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini, di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione25, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio precedente il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Art. 32 bis Importi e pagamenti di aiuti collegati all'attuazione del programma destinato alle scuole
Per gli aiuti destinati all'attuazione del programma per le scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio che precede l'anno scolastico corrispondente.
Art. 33 Prezzo minimo della barbabietola, prelievo sulle eccedenze e tassa sulla produzione nel settore dello zucchero
Per la tassa sulla produzione dello zucchero, il prezzo minimo della barbabietola e il prelievo sulle eccedenze di cui rispettivamente agli articoli 128, 135 e 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o ottobre della campagna di commercializzazione per la quale detti prezzi e importi sono applicati o versati.
Art. 34 Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi
1.
Per gli importi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per gli importi relativi alle misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, il cui pagamento ai beneficiari è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.
Tuttavia, qualora ai sensi della normativa dell’Unione il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, il fatto generatore del tasso di cambio per ciascuna delle rate annuali è il 1o gennaio dell’anno per il quale è versata la rispettiva rata.
2. Per gli importi forfettari di cui all’allegato IX, punto 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, destinati a coprire le spese generali connesse specificamente ai fondi di esercizio e ai programmi operativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno al quale si riferiscono tali spese.
Art. 35 Importi connessi all’autorizzazione a concedere un aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e al rimborso parziale di tale aiuto finanziario nazionale
1. Per la richiesta di autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore è il termine ultimo per la presentazione della richiesta alla Commissione, quale stabilito all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
2. Per il rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione ai sensi dell’articolo 95 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori alle autorità competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Art. 36 Altri importi e prezzi
Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 28 a 35, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nella normativa dell’Unione o nell’ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:
a) per gli acquisti, il ricevimento dell’offerta valida;
b) per le vendite, il ricevimento dell’offerta valida;
c) per i ritiri di ortofrutticoli, il giorno in cui ha luogo l’operazione di ritiro;
d) per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta verde nel settore ortofrutticolo, il giorno in cui ha luogo l’operazione di mancata raccolta e di raccolta verde;
e) per i costi di trasporto, trasformazione o ammasso pubblico e per gli importi destinati a studi nell’ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
f) per il rilevamento sul mercato di prezzi, importi od offerte, il giorno al quale si riferisce il prezzo, l’importo o l’offerta rilevati;
g) per le sanzioni in caso d’inadempienza della normativa agricola, la data di emissione dell’atto con cui i fatti sono accertati dall’autorità competente;
h) per il fatturato o gli importi relativi ai volumi di produzione, l’inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa agricola.
Art. 37 Pagamento degli anticipi
Per gli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore applicabile al prezzo o all’importo cui si riferisce l’anticipo, se l’evento ha avuto luogo all’atto del pagamento dell’anticipo, oppure, negli altri casi, la data di fissazione dell’anticipo in euro o, in mancanza di questa, la data di pagamento dell’anticipo. Il fatto generatore del tasso di cambio si applica agli anticipi fatta salva l’applicazione, all’intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.
Art. 38 Cauzioni
Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.
Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:
a) per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l’importo dell’anticipo, se al momento del pagamento della cauzione l’evento si è verificato;
b) per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell’offerta;
c) per le cauzioni relative all’esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Art. 39 Controllo delle operazioni
Gli importi in euro di cui al titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono convertiti, se opportuno, in valuta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell’anno in cui inizia il periodo di controllo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Art. 40 Determinazione del tasso di cambio
Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa dell’Unione, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.
Nei seguenti casi, tuttavia, il tasso di cambio applicabile è il seguente:
a) nei casi di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
b) per le spese d’intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione26;
c) per il prezzo minimo della barbabietola di cui all’articolo 33 del presente regolamento, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).
Capo VI. Disposizioni finali
Art. 41 Disposizioni transitorie
1. Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1290/2005 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il 1o gennaio 2015.
2. Le misure elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1106/2010 non sono soggette al sistema di controlli stabilito nel titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ai fini del controllo delle spese anteriori all’esercizio finanziario 2014.
3. Quando, nella normativa specifica, è fatto riferimento alle prescrizioni principali, secondarie o subordinate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012, si applica l’articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento.
4. Per i programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005:
a) le disposizioni dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applicano agli impegni di bilancio non utilizzati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio. All’articolo 38 del medesimo regolamento, i riferimenti all’anno N + 3 si intendono come riferimenti all’anno N + 2;
b) a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione sono assoggettati all’obbligo di rispettare l’importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l’intero periodo coperto dal programma interessato;
c) ai fini dell’applicazione degli articoli 37 e 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di ammissibilità delle spese è quello stabilito all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
5.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i casi comunicati o da comunicare alla Commissione in relazione agli esercizi finanziari 2013 e 2014, di cui all’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006, si continua a considerare l’esercizio finanziario del primo verbale di accertamento dell’irregolarità ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Ai casi per i quali non è stato stilato il primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento dell’irregolarità prima del 16 ottobre 2014 si applicano le disposizioni dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per quanto concerne il FEASR, ai fini della liquidazione contabile a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le disposizioni dell’articolo 54, paragrafo 2, di tale regolamento si applicano a decorrere dalla liquidazione dei conti dell’esercizio finanziario 2014.
Art. 42 Modifica del regolamento (CE) n. 376/2008
All’articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008, i paragrafi 6 e 7 sono soppressi.
Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 43 Modifica del regolamento (CE) n. 612/2009
All’articolo 47 del regolamento (CE) n. 612/2009, il paragrafo 3 è soppresso.
Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 44 Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 sono abrogati.
Tuttavia, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 continua ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2006 continua ad applicarsi alle spese effettuate fino al 15 ottobre 2014;
c) l’articolo 11 e il capo 3 del regolamento (CE) n. 885/2006 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014.
Art. 45 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 41, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso