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Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

Testo in vigore al

Art. 27 Ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti

1. L'autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d'accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La percentuale delle ispezioni aumenta ove si accerti che le disposizioni del presente regolamento non sono state rispettate. Le percentuali di cui sopra sono determinate secondo le procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione, entro il trenta giugno, una relazione annuale sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un'analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d'azione per ovviarvi.

Art. 28 Controlli in loco

Gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato e nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare controlli in loco secondo le procedure di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio21.

Art. 29 Guide delle buone pratiche

Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di guide delle buone pratiche comprendenti orientamenti riguardo all'osservanza del presente regolamento e in particolare dell'articolo 10, paragrafo 1. Tali guide sono elaborate a livello nazionale, tra più Stati membri o a livello comunitario. Sono incoraggiate la diffusione e l'utilizzazione di guide sia nazionali che comunitarie.

Capo V. Competenze di esecuzione e comitatologia

Art. 30 Modifica degli allegati e delle disposizioni di attuazione

1. Gli allegati del presente regolamento sono modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, con la specifica finalità di adattarli ai progressi scientifici e tecnologici, tranne per quanto riguarda l'allegato I, capo IV e capo VI, punto 3.1 l'allegato II, sezioni da 1 a 5 e gli allegati III, IV, V e VI, che possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

2. Le eventuali norme specifiche necessarie per l'attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

3. I certificati o altri documenti previsti per gli animali vivi dalla legislazione veterinaria comunitaria possono essere completati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, per tener conto dei requisiti del presente regolamento.

4. L'obbligo di detenere un certificato di idoneità di cui all'articolo 6, paragrafo 5 può essere esteso ai conducenti o ai guardiani che trasportano altre specie domestiche secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

5. La Commissione ha facoltà di adottare deroghe all'allegato I, capo I, punto 2, lettera e) in caso di misure eccezionali di sostegno del mercato dovute a restrizioni agli spostamenti nell'ambito di misure veterinarie di controllo delle malattie. Il Comitato di cui all'articolo 31 è informato delle misure adottate.

6. Deroghe alle disposizioni per i lunghi viaggi per tener conto della distanza di talune regioni rispetto al territorio continentale della Comunità possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

7. In deroga al presente regolamento gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti per quanto concerne il trasporto, all'interno delle loro regioni ultraperiferiche, di animali provenienti da o diretti a dette regioni. Essi ne informano la Commissione.

8. In attesa dell'adozione di disposizioni dettagliate per le specie non esplicitamente menzionate negli allegati, gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di tali specie.

Art. 31 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio22.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 32 Relazione

Entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 37, secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente le ripercussioni del presente regolamento sul benessere degli animali trasportati e sui flussi commerciali di animali vivi nella Comunità allargata. In particolare la relazione tiene conto delle prove scientifiche delle esigenze di benessere degli animali e della relazione sull'attuazione del sistema di navigazione satellitare di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.3., nonché delle implicazioni socioeconomiche del presente regolamento, compresi gli aspetti regionali. La relazione può essere corredata se necessario di appropriate proposte legislative in materia di lunghi viaggi, in particolare per quanto riguarda i tempi di viaggio, i periodi di riposo e la spazio disponibile.

Capo VI. Disposizioni finali

Art. 34 Modifica della direttiva 64/432/CEE

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

  1. 1) L'articolo 11 è modificato come segue:

    1. a) al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera: «ee) siano conformi alle disposizioni della direttiva 98/58/CE e del regolamento (CE) n. 1/200523 che ad essi si applicano;»

    2. b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'autorità competente può sospendere o revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva ovvero del regolamento (CE) n. 1/2005 o di un'altra legislazione veterinaria comunitaria elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE24. L'autorizzazione può essere ripristinata quando l'autorità competente si sia accertata che il centro di raccolta si è conformato appieno a tutte le disposizioni pertinenti di cui al presente paragrafo.»

  2. 2) L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori soddisfino i seguenti requisiti aggiuntivi: a) utilizzino per il trasporto degli animali dei mezzi di trasporto: i) costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo; e ii) puliti e disinfettati con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima di ogni nuovo carico di animali; b) essi devono: i) disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione, approvate dall'autorità competente, compresi impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame; ovvero ii) fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte da terzi riconosciuti dall'autorità competente. 2. Per ciascun veicolo autorizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve provvedere affinché sia tenuto un registro contenente almeno le seguenti informazioni, che devono essere conservate per almeno tre anni: a) luoghi, date e ore del prelievo, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono prelevati; b) luoghi, date o ore di consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari; c) specie e numero degli animali trasportati; d) data e luogo delle operazioni di disinfezione; e) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, compreso il numero di serie; f) durata prevista di ciascun viaggio. 3. Il trasportatore provvede affinché, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore. 4. Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore osservi le disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali. 5. Il presente articolo non si applica alle persone che trasportano animali per una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione. 6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano per analogia, per quanto concerne la salute degli animali, le disposizioni relative alle violazioni e alle notifiche di violazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2005.».

Art. 35 Modifica della direttiva 93/119/CE

Nell'allegato A della direttiva 93/119/CE, il paragrafo 3 della parte II è sostituito dal seguente: «3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli animali ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Gli strumenti concepiti per dirigere gli animali possono essere usati soltanto a tal fine e unicamente per brevi periodi. Dev'essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini e suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.»

Art. 36 Modifiche al regolamento (CE) n. 1255/97

Il regolamento (CE) n. 1255/97 è modificato come segue:

  1. 1) I termini «punti di sosta» sono sostituiti dai termini «posti di controllo» in tutto il regolamento.

  2. 2) L'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I posti di controllo sono luoghi in cui gli animali sono messi a riposare per un periodo di almeno 12 ore o più ai sensi dell'allegato I, capo V punto 1.7, lettera b) o punto 1.5 del regolamento (CE) n. 1/200525 del Consiglio.»

  3. 3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. L'autorità competente approva e rilascia un numero di riconoscimento a ciascun posto di controllo. Tale riconoscimento può essere limitato ad una o più specie particolari o ad alcune categorie di animali e di qualifica sanitaria. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei posti di controllo approvati, nonché gli eventuali aggiornamenti. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare il periodo di utilizzo come posti di controllo e la duplice finalità delle installazioni approvate. 2. I posti di controllo sono elencati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 su proposta dell'autorità competente dello Stato membro interessato. 3. Gli Stati membri possono proporre l'inserimento di un posto di controllo nell'elenco solo previo accertamento della sua conformità ai pertinenti requisiti da parte dell'autorità competente e previa approvazione da parte della medesima. Ai fini della concessione del riconoscimento, l'autorità competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 90/425/CEE provvede affinché i posti di controllo soddisfino i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento; tali posti di controllo devono inoltre: a) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizione secondo la pertinente legislazione comunitaria; b) essere posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale che vigila in particolare all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento; c) funzionare nel rispetto di tutte le disposizioni comunitarie pertinenti in materia di rispetto delle norme di polizia sanitaria, movimento degli animali e protezione degli animali al momento della macellazione; d) essere oggetto di ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, per controllare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte. 4. Per motivi gravi, in particolare di salute o di benessere degli animali, uno Stato membro deve sospendere l'uso di un posto di controllo situato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla sospensione e alle ragioni che l'hanno indotta. La sospensione dell'uso del posto di controllo può essere revocata solo previa notifica delle relative motivazioni alla Commissione e agli altri Stati membri. 5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 può sospendere l'uso di un posto di controllo o cancellarlo dall'elenco se dai controlli in loco effettuati dagli esperti della Commissione conformemente all'articolo 28 di tale regolamento risulta la mancata osservanza della pertinente normativa comunitaria.»

  4. 4) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. L'autorità competente del luogo di partenza comunica il movimento di animali che passano dai posti di controllo mediante il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.»

  5. 5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Prima della partenza degli animali dal posto di controllo, il veterinario ufficiale o un veterinario designato a tal fine dall'autorità competente conferma nel giornale di viaggio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 che gli animali sono idonei a continuare il viaggio. Gli Stati membri possono stabilire che le spese sostenute per il suddetto controllo veterinario siano a carico dell'operatore interessato. 2. Le norme relative allo scambio di informazioni tra autorità per conformarsi ai requisiti del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005»;

  6. 6) L'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Il presente regolamento è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su una proposta della Commissione, nella prospettiva, in particolare, di adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico, ad eccezione di quanto riguarda modifiche dell'allegato necessarie ad adeguarlo alla situazione zoosanitaria che potrebbero essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005».

  7. 7) All'articolo 6 ter, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Articolo 6 ter Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005 per sanzionare le infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione».

  8. 8) L'allegato I è così modificato:

    1. a) Il titolo è sostituito dal seguente: «ALLEGATO CRITERI COMUNITARI PER I POSTI DI CONTROLLO»

    2. b) La parte A è sostituita dalla seguente: «A. MISURE SANITARIE E D'IGIENE 1. Ogni posto di controllo deve a) essere situato, progettato, costruito e gestito in modo da garantire una sufficiente biosicurezza che eviti la diffusione di malattie infettive gravi ad altre aziende e tra spedizioni consecutive di animali che transitano per tali locali; b) essere costruito, attrezzato e gestito in modo da garantire che possano essere eseguiti i lavori di pulizia e disinfezione. È previsto un apposito posto di lavaggio per autocarri. Tali attrezzature devono essere operative in qualsiasi condizione climatica; c) essere pulito e disinfettato prima e dopo ogni utilizzazione, secondo le istruzioni del veterinario ufficiale. 2. Il personale e le apparecchiature che entrano in contatto con gli animali ivi sistemati sono adibiti esclusivamente ai locali interessati, a meno che non siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione dopo essere venuti a contatto con gli animali o con i loro escrementi o la loro urina. In particolare, il responsabile del posto di controllo deve fornire attrezzature pulite e tute di protezione, riservati esclusivamente a chiunque entri nel posto di controllo e mettere a disposizione le apparecchiature idonee alla loro pulizia e disinfezione. 3. Le lettiere devono essere rimosse quando una partita di animali viene allontanata da un recinto e, dopo essere state pulite e disinfettate secondo quanto previsto dal punto 1, lettera c), sostituite con lettiere fresche. 4. Gli escrementi e l'urina degli animali non sono prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un appropriato trattamento per evitare il diffondersi di malattie animali; 5. Tra due spedizioni consecutive di animali è rispettato un appropriato vuoto sanitario che, se necessario, è adattato in funzione della provenienza o meno da una regione, una zona o un compartimento similari. In particolare, i posti di controllo devono essere completamente evacuati dagli animali per un periodo di almeno 24 ore dopo un massimo di sei giorni di utilizzazione e dopo che sono state effettuate le operazioni di pulitura e di disinfezione e prima dell'arrivo di un'altra partita di animali. 6. Prima di accettare gli animali, i posti di controllo: a) hanno avviato le operazioni di pulizia e disinfezione come minimo 24 ore dopo la partenza di tutti gli animali che vi si trovavano precedentemente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento; b) sono rimasti evacuati dagli animali fino a completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, in modo giudicato soddisfacente dal veterinario ufficiale.»

    3. c) La parte B, punto 1 è sostituita dalla seguente: «1. Oltre alle disposizioni di cui all'allegato I, capi II e III del regolamento (CE) n. 1/2005 applicabili ai mezzi di trasporto per il carico e lo scarico degli animali, ogni punto di controllo deve disporre di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali dai mezzi di trasporto. In particolare le attrezzature e gli impianti devono avere un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, devono essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di parapetti o altri mezzi di protezione onde impedire che gli animali possano cadere. Le rampe di carico e scarico devono avere la minima inclinazione possibile. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere muniti di pavimenti antisdrucciolevoli ed essere concepiti in modo che gli animali non possano ferirsi. È necessario evitare assolutamente che tra il pavimento del veicolo e la rampa o tra la rampa e il pavimento della zona di scarico vi sia un dislivello o un gradino tale da costringere gli animali a saltare o da farli scivolare o inciampare.»

  9. 9) L'allegato II è soppresso.

Art. 37 Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2007.

Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 5 è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. Veerman