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Sez. 2, Sentenza n. 18765 del 09/07/2025 (Rv. 675998-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Divieto di reformatio in peius - Contenuto - Reiezione del gravame principale - Possibilità per l’appellato di giovarsene in assenza di appello incidentale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675998-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

Il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'appello che, in assenza di impugnazione incidentale, aveva

rinnovato la decisione per intero, modificando in peius la posizione del direttore dei lavori in ordine a voci di danno liquidate dal Tribunale in misura inferiore o non liquidate affatto).

Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)