Sez. 1, Sentenza n. 3333 del 06/03/2003 (Rv. 561825 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza della corte d'appello, sez. minorenni - Ricorso per cassazione - Persistente applicabilità dell'art. 17, vecchio testo, della legge n. 184 del 1983 - Stante il differimento (ora al 30 giugno 2003) dell'entrata in vigore della novella legislativa di cui all'art. 16 della legge n. 149 del 2001, prevedente una diversa disciplina - Conseguenze - Limitazione del motivo di ricorso al solo vizio di violazione di legge - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della corte d'appello il ricorso per cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge, secondo la disciplina del testo originario dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, giacché l'entrata in vigore della nuova disciplina processuale (art. 16 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sostitutivo dell'art. 17 cit.), che ha esteso l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione avverso le dette sentenze, comprendendovi anche il vizio di motivazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è stata differita prima al 30 giugno 2002 e poi al 30 giugno 2003, rispettivamente con il D.L. 24 aprile 2001, n. 150 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240) e con il D.L. 1 luglio 2002, n. 126 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175). Nè la persistente applicabilità della disciplina limitativa dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché da un lato rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge, ed anche differirne l'entrata in vigore per esigenze di ordine generale, e dall'altro la garanzia costituzionale del diritto di difesa si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento processuale, salva l'esigenza - nella specie rispettata - di garantire effettività a tale tutela.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 16, Decreto Legge 24/04/2001 num. 150 CORTE COST., Legge 23/06/2001 num. 240 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2002 num. 126 CORTE COST., Legge 02/08/2002 num. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)