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Sez. 2, Sentenza n. 672 del 10/03/1966 (Rv. 321334 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - RISERVA DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA: INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321334-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - RISERVA DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA: INSUSSISTENZA.*

La riserva d'impugnazione contro le sentenze non definitive e necessaria soltanto per le impugnazioni principali, e non per quelle incidentali, che possono essere tardivamente prodotte dalle parti contro le quali e stata proposta l'impugnazione principale e da quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod.proc.civ., anche quando per esse sia decorso il termine od abbiano prestato acquiescenza alla sentenza -art. 334 cod.proc.civ.-. tuttavia, in tale ipotesi, il diritto alla impugnazione incidentale sorge concretamente solo con l'avvenuta proposizione dell'impugnazione principale, per cui se questa ultima deve essere dichiarata inammissibile, anche l'impugnazione incidentale perde efficacia. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)