Sez. L, Sentenza n. 6337 del 18/04/2003 (Rv. 562348 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro e altro magistrato del medesimo ufficio - Questione di competenza - Esclusione - Opposizione alla esecuzione per crediti di lavoro proposta dinanzi a giudice territorialmente competente - Trasformazione del rito - Necessità - Rimessione delle parti dinanzi al magistrato del medesimo ufficio in funzione di giudice del lavoro - Riassunzione della causa - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Il giudice dell'esecuzione investito della opposizione alla esecuzione per crediti di lavoro, già iniziata e da lui diretta, se competente territorialmente per la causa di opposizione, deve provvedere alla istruzione della medesima e alla decisione indipendentemente dal suo valore, previo passaggio al rito del lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 426 e 616 cod. proc. civ.. Qualora detto giudice, negli uffici divisi in sezioni, disponga la rimessione delle parti dinanzi al collega del medesimo ufficio in funzione di giudice del lavoro non è necessaria la riassunzione della causa, non verificandosi in tale ipotesi la quiescenza del procedimento, atteso che la ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro e altro magistrato del medesimo ufficio giudiziario non pone un problema di competenza in senso proprio, attenendo invece alla ripartizione degli affari all'interno dell'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)