Sez. 6, Sentenza n. 3338 del 11/06/1981 Ud. (dep. 29/03/1982) Rv. 152986 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NECESSITÀ DI NUOVA APPOSIZIONE DEI SIGILLI - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NECESSITÀ DI NUOVA APPOSIZIONE DEI SIGILLI - ESCLUSIONE.*
Una volta che sia rimasto fermo il sequestro di un bene, in seguito alla commissione del reato di violazione dei sigilli perché sia configurabile una nuova violazione della stessa norma contenuta nell'art. 349 cod. pen. non si richiede un ulteriore provvedimento giudiziale per la apposizione dei sigilli. (nulla in termini).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)