Sez. U, Sentenza n. 1657 del 26/06/1962 (Rv. 252648 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COMPARTI - IMMOBILI COMPRESI NEL COMPARTO EDIFICATORIO - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEI PROPRIETARI - CONDIZIONE - INUTILE DECORSO DEL TERMINE ASSEGNATO PER LA DICHIARAZIONE DI VOLER ESEGUIRE LA COSTRUZIONE SECONDO LE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE - COSTRUZIONE DEL CONSORZIO FRA I PROPRIETARI - MODALITA E TERMINI - POSIZIONE SOGGETTIVA DEI PROPRIETARI NON ADERENTI AL CONSORZIO - DEGRADAZIONE DEL LORO DIRITTO SOGGETTIVO AD INTERESSE LEGITTIMO.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COMPARTI - IMMOBILI COMPRESI NEL COMPARTO EDIFICATORIO - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEI PROPRIETARI - CONDIZIONE - INUTILE DECORSO DEL TERMINE ASSEGNATO PER LA DICHIARAZIONE DI VOLER ESEGUIRE LA COSTRUZIONE SECONDO LE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE - COSTRUZIONE DEL CONSORZIO FRA I PROPRIETARI - MODALITA E TERMINI - POSIZIONE SOGGETTIVA DEI PROPRIETARI NON ADERENTI AL CONSORZIO - DEGRADAZIONE DEL LORO DIRITTO SOGGETTIVO AD INTERESSE LEGITTIMO.*
I proprietari di immobili compresi in un comparto di piano regolatore hanno un vero e proprio diritto soggettivo a non essere espropriati, quando non si sia avverata la condizione in relazione alla quale l'art 23 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150 consente l'espropriazione. Tale norma, infatti, autorizza l'espropriazione solo a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato dal comune ai proprietari per dichiarare se intendano procedere alla edificazione o alla trasformazione degli immobili compresi nel comparto, secondo le prescrizioni del piano, e cio significa che il diritto di proprieta non si affievolisce ed il potere di espropriazione non sorge se non al verificarsi di detta condizione. La edificazione o trasformazione deve riguardare l'intero comparto e quindi, se i proprietari siano piu, essi devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano e possono riunirsi in consorzio per la esecuzione delle opere (art 870 cod civ); per costituire il consorzio e necessario e sufficiente il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto, ed a favore dei consorzi vengono espropriate le aree dei proprietari non aderenti (art 23 legge urbanistica). Tale disciplina legislativa importa bensi che tra i comproprietari del comparto si costituisca una specie di condominio accessorio, ai fini della esecuzione delle opere, ma non importa che l'adesione allo invito all'edificazione debba essere data da un'assemblea dei comproprietari, in quanto, come l'invito e rivolto singolarmente a ciascun proprietario, cosi l'adesione o il rifiuto, espresso o tacito, proviene singolarmente da ciascuno di essi. Dal coacervo delle risposte si desumera poi, a seconda che si sia raggiunto o meno l'adesione dei tre quarti del valore, se debba affidarsi l'esecuzione delle opere ai proprietari, espropriandosi in loro favore le aree dei non aderenti, ovvero se debba procedersi all'espropriazione dell'intero comparto e alla sua successiva assegnazione mediante una gara. Il consorzio tra i proprietari puo costituirsi anche dopo la scadenza del termine per rispondere all'invito, poiche esso e necessario ai soli fini della realizzazione delle opere, mentre entro quel termine deve solo essere data l'adesione dei singoli proprietari, con l'impegno ad effettuare la costruzione dell'intero comparto, in accordo con gli altri, impegno che puo riguardare beni eccedenti per non piu di un quarto la proprieta spettante agli aderenti, dato che costoro devono rappresentare almeno i tre quarti del valore. Posto cio, chi non abbia aderito nel termine all'invito, vede degradare il suo diritto di proprieta ad interesse legittimo, perche il suo bene diviene suscettibile di espropriazione o a favore degli altri proprietari aderenti o a favore dell'assegnatario dell'intero comparto, e non e quindi piu portatore di un diritto soggettivo perfetto tutelabile davanti all' AGO, ma solo di un interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura di espropriazione, tutelabile davanti al giudice amministrativo. (V 50/60, 42/59, 591/57).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)