Sez. 5, Sentenza n. 39722 del 09/07/2024 Ud. (dep. 29/10/2024) Rv. 287074-01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Concorso con il delitto di tortura aggravata ex art. 613-bis, comma quarto, cod. pen.- Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE
Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati da crudeltà, futili motivi e minorata difesa e quello di tortura in danno di un familiare minore d'età possono concorrere tra loro in ragione della diversità del bene giuridico tutelato - l'integrità psico-fisica dei familiari nel primo caso e la dignità della persona nel secondo - e della non sovrapponibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che il delitto di tortura acquista autonoma rilevanza nel caso in cui la condotta, oltre a essere funzionale ai maltrattamenti, si estrinsechi in ulteriori sopraffazioni fisiche e psicologiche della vittima, provocando alla stessa acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. (In motivazione, la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato ai sensi dell'art. 613-bis, comma quarto, secondo periodo, cod. pen., anziché dell'art. 572, comma terzo, ultimo periodo, cod. pen., per aver cagionato la morte del figlioletto di due anni, a fronte dello iato temporale intercorso tra le iniziali violenze, perpetrate con ingiurie, percosse, lesioni e minacce, e i successivi atti con i quali l'imputato si era accanito a piacimento sulla vittima, spersonalizzandola e disumanizzandola, al punto che la stessa non riusciva più a piangere, solo per dare sfogo ai propri impulsi bestiali, così trasformandola in una "res" alla sua mercé).
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 572 com. 3, Cod. Pen. art. 613 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)