diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10473 del 23/04/2008 (Rv. 602829 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Disavanzo di fusione - Condono ex art. 21, comma 1, del d.l. n. 41 del 1995 - Riferibilità a qualsiasi maggior valore iscritto in bilancio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602829-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi di impresa, l'art. 21, comma primo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in legge 22 marzo 1995, n. 85 - secondo cui i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o di scissione, deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento - deve intendersi riferito a qualsiasi maggior valore iscritto in bilancio come disavanzo da fusione, e non soltanto a quello calcolato esattamente. Tale interpretazione trova fondamento nella natura premiale della disposizione, dettata in funzione dell'interesse alla risoluzione preventiva delle potenziali controversie ed all'aumento sicuro, automatico ed immediato di entrate tributarie, da ritenersi prevalente rispetto all'interesse alla legalità dell'accertamento tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 21 com. 1, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)