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Sez. 5, Sentenza n. 4322 del 06/11/2012 Ud. (dep. 29/01/2013) Rv. 254388 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Atto interno - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254388-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituisce atto pubblico non solo l'atto destinato ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti cosiddetti interni cioè sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità in ordine al reato di falso ideologico dell'imputato che, in qualità di sottufficiale dei carabinieri, aveva falsamente attestato di non avere reperito nel territorio di competenza, un soggetto che avrebbe dovuto, per delega, ascoltare come persona informata sui fatti, trasmettendo tale comunicazione ai propri superiori, a loro volta, tenuti a notiziare l'A.G.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)