Sez. L, Sentenza n. 7827 del 08/06/2001 (Rv. 547359 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI | Poteri del giudice - Limiti - Determinazione della retribuzione in esito all'accertamento delle modalità del rapporto di lavoro - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI
La valutazione equitativa delle prestazioni, prevista dall'art. 432 cod. proc. civ., consente al giudice del lavoro di liquidare secondo equità il valore economico di un diritto del lavoratore che sia certo nella sua esistenza, una volta indicati, con adeguata motivazione, i criteri adottati e l'"iter" logico seguito; ne consegue che non incorre in alcuna violazione dell'art. 432 citato il giudice che, una volta comprovata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché la natura e la qualità del lavoro prestato, determini discrezionalmente la quantità della retribuzione spettante al lavoratore (nella specie, il giudice di merito, ridotta presuntivamente della metà la durata giornaliera della prestazione rispetto ad un iniziale periodo del rapporto, aveva equitativamente determinato la relativa retribuzione in base all'accertato orario ridotto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)