Sez. 1, Sentenza n. 4397 del 03/05/1999 (Rv. 525964 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto l'incarico ai difensori di impugnazione di un lodo arbitrale - Disciplina ex legge n. 142 del 1990 - Affissione all'albo pretorio - Termine perentorio per l'adozione della formalità - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze sul piano della esecutività - Fattispecie relativa ad un Comune della Regione Puglia.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
Nè la normativa statale, né quella della regione Puglia prevedono un termine entro il quale la adottata deliberazione con la quale la Giunta municipale di un Comune abbia conferito l'incarico ai difensori di impugnare un lodo arbitrale, debba essere affissa all'albo pretorio, limitandosi l'art. 47 della legge n. 142 del 1990 a prevedere che tutte le deliberazioni comunali e provinciali siano pubblicate mediante affissione all'albo pretorio "per quindici giorni successivi", sicché, alla scadenza del quindicesimo giorno il suprocedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni - quali quella in questione - non soggette al controllo preventivo di legittimità (comma secondo dello stesso articolo), alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive, se non siano state dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (comma terzo dello stesso articolo).
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 5127 art. 47, Legge 08/06/1990 num. 5127 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)