Sez. 5 - , Sentenza n. 11451 del 11/05/2018 (Rv. 648509 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Istituzione e attivazione del servizio - Mancata fruizione del servizio - Ragioni - Rilevanza - Esclusione - Esenzione dalla tassa - Esclusione - Riduzione della misura del tributo - Configurabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di TARSU, ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta - essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 59 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)