Sez. 6, Sentenza n. 47676 del 11/10/2023 Cc. (dep. 28/11/2023) Rv. 285531-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso "per saltum" - Casi - Vizio della motivazione - Limiti - Ragioni - Deducibilità della nullità della motivazione “per relationem” - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Il ricorso diretto per cassazione avverso un'ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto soltanto per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è alternativo a quello del riesame, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato e per l'esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti, sicché è inammissibile il ricorso "per saltum" che censuri la motivazione "per relationem" con la quale il giudice abbia fatto propri gli elementi fattuali esposti in un atto investigativo. (vd. Sez. U, n. 5 del 1991, Rv. 186999; Sez. U, 14 del 1994, Rv. 198215).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)