Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 10/07/1980 (Rv. 408304 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
Nel giudizio di regolamento di Competenza, avendo questo ad oggetto ogni questione che possa tradursi in termini di translatio iudicii da uno ad altro ufficio giudiziario, la cessazione della materia per contendere puo venire in considerazione solo quando costituisca circostanza pacifica tra le parti e sia tale da far venir meno - dopo la proposizione dell'istanza di regolamento - ogni loro interesse ad una pronuncia del giudice sulla controversia. (V 4789/79, mass n 401376; (V 1249/75, mass n 374720; (V 3818/69, mass n 344136).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)