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Sez. U, Sentenza n. 6564 del 29/07/1987 (Rv. 454816 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1987-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454816-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, le controversie attinenti alle operazioni elettorali, comprendenti, oltre quelle delle votazioni, le successive fasi dello spoglio, scrutinio ed attribuzione dei voti, ancorché implichino la correzione dei risultati e la sostituzione dei candidati eletti, spettano alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ed altresì in conformità dei precetti costituzionali sul riparto della giurisdizione, dato che le controversie medesime investono l'osservanza di norme di Azione, rivolte alla tutela di esigenze generali della collettività, le quali incidono solo in via mediata sui diritti pubblici dei candidati, in un momento in cui essi assumono la consistenza di meri interessi legittimi. (Conf 3229/86, mass n 446223).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)