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Sez. U - , Ordinanza n. 19084 del 14/09/2020 (Rv. 658848 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Eccesso di potere giurisdizionale imputabile al giudice speciale di primo grado - Omessa deduzione del vizio in grado di appello - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658848-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO

Non è configurabile un giudicato implicito sulla giurisdizione in relazione ad una sentenza del giudice speciale di primo grado che sia astrattamente affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, poiché all'interno del plesso giurisdizionale della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, tale vizio non dà luogo ad un capo autonomo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile, ma si traduce in una questione di merito del cui esame il giudice speciale di secondo grado viene investito con la proposizione dell'appello; pertanto, l'interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un "vulnus" all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)