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Sez. 6, Sentenza n. 1371 del 26/10/1968 Ud. (dep. 13/01/1969) Rv. 109948 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE -MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE -ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE -DIFFERENZE AI FINI DELLA CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109948-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE -MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE -ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE -DIFFERENZE AI FINI DELLA CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La Mancanza di motivazione non va confusa con la valutazione delle prove, onde le censure attinenti alla valutazione di esse da parte del giudice di merito non possono essere prese in considerazione in Sede di legittimita, essendo questa valutazione del tutto estranea al compito istituzionale della Corte suprema, che deve soltanto stabilire se la soluzione accolta dal giudice del merito sia conseguenza di un ragionamento non viziato da errori di natura logico-giuridica. Ne consegue che quando gli argomenti, risultanti dagli Atti e posti a base della decisione, non contrastano col senso comune e con i limiti di plausibile attendibilita di apprezzamento, non si ha difetto di motivazione, produttivo di nullita, ma Esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)