Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 36 del 1981
Massime (2)
Massima n. 9310
- (Tributi in genere)
- IRPEF
- Cumulo dei redditi tra coniugi
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53, 76 e 77 Cost., degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29.9.1973 n.597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29.9.1973 n.600, nella parte in cui stabiliscono che soggetto passivo del tributo sia solo il marito, ed impongono conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare come propri i redditi della moglie, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con sentenza n.179 del 1976. - cfr. S. n. 179/1976
Norme impugnate
- art. 1, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- art. 4, comma 1, lett. a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Parametri
Massima n. 9311
- Tributi in genere
- IRPEF
- Responsabilità solidale fra i coniugi
- Irrilevanza
- Inammissibilità.
Leggi la massima
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29.9.1973 n.602, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53, 76 e 77 Cost., nella parte in cui prevede per l'IRPEF la responsabilità solidale del coniuge,in caso di cumulo, per conseguente irrilevanza, attesa la sopravvenuta incostituzionalità dell'istituto del cumulo per effetto della sentenza n.179 del 1976. - cfr. S.n.179/1976.
Norme impugnate
- art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dell'art. 1, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Valentini Liliana ed altri, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 1977.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
La Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanza di rimessione del 23 giugno 1976 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 nonché agli artt. 76 e 77 della Costituzione, degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi familiari), nella parte in cui le norme denunciate stabiliscono che soggetto passivo del tributo sia solo il marito e impongono conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare con i propri anche i redditi della moglie.
Con la medesima ordinanza viene altresì sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, in riferimento alle stesse norme della Costituzione, dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui prevede la responsabilità solidale del coniuge, in caso di cumulo, per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.
:
La prima delle questioni sollevate dal giudice a quo, è manifestamente infondata.
Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questa Corte, con sentenza n. 179 del 4 luglio 1976, esaminando la medesima questione, ha dichiarato tra l'altro l'illegittimità costituzionale degli impugnati artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. n. 597 del 1973 e terzo comma, d.P.R. n. 600 dello stesso 1973.
Per quanto riguarda, invece, la seconda questione prospettata, essa appare sollevata dal giudice a quo per la stretta connessione tra la responsabilità solidale del coniuge ed il principio che stabiliva il cumulo dei redditi tra coniugi.
La sopravvenuta incostituzionalità dell'istituto del cumulo, per effetto della citata sentenza n. 179 del 1976 di questa Corte, priva di rilevanza la questione di legittimità relativa alla responsabilità solidale del coniuge in caso di cumulo, affermata dall'impugnato art. 34 d.P.R. n. 602 del 1973. La questione risulta, pertanto, inammissibile per irrilevanza conseguente alla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanza n. 748 R.O. 1976 in riferimento agli artt. 3,4,24,27,29,31,35,37,53,76 e 77 Cost., degli artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, già dichiarati illegittimi con sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976;
2) dichiara inammissibile per conseguente irrilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata con la medesima ordinanza di rimessione in riferimento agli stessi parametri costituzionali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze