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Sez. 2, Sentenza n. 702 del 25/01/1983 (Rv. 425447 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - DISCIPLINA EX ART. 1359 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425447-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - DISCIPLINA EX ART. 1359 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, trova applicazione soltanto nell'ipotesi di condizione casuale (cioè, il cui avveramento dipende dal caso e dalla volontà dei terzi) o di condizione mista (ossia, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi ed in parte dalla volontà di uno dei contraenti), e non nel caso di condizione potestativa semplice o impropria. (V 1733/76, mass n 380500; (Conf 2583/82, mass n 420439; (Conf 1453/73, mass n 364171).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)